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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2581/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contestando, in termini variamente articolati: la nullità degli atti di ammissione al rito abbreviato e delle ordinanze del GUP poi ricusato (sussistenza degli effetti della pronuncia Sez. Un. n. 37207/2020); l'affermazione di responsabilità per partecipazione e direzione di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.) e per reati fine (estorsioni, traffico stupefacenti, reati tributari); la sussistenza e la motivazione circa due aggravanti specifiche dell'art. 416-bis (comma 4 sulla natura armata e comma 6 sul reimpiego di proventi illeciti in attività economiche); vizi di motivazione e travisamento della prova sulle singole imputazioni e sull'individuazione degli autori; censure in ordine alla determinazione della pena, al riconoscimento della recidiva e al mancato riconoscimento delle attenuanti; nullità per presunta illegittima ammissione di rito abbreviato da parte di GUP poi ricusato. Alcuni ricorsi hanno anche dedotto inammissibilità del difensore e vizi di rappresentanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha analizzato in primo luogo le questioni comuni: ha ritenuto infondata la censura di nullità automatica degli atti di ammissione al rito abbreviato compiuti dal GUP poi ricusato, perché il nuovo GUP ha rinnovato i provvedimenti e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 37207/2020 non estende la nullità ai provvedimenti di ammissione al giudizio abbreviato (diversi per natura dal decreto che dispone il giudizio). Ha inoltre respinto le censure relative all'aggravante della associazione "armata" (art. 416-bis comma 4), confermando che la disponibilitã di armi va riferita all'associazione storica (Cosa Nostra) e non alla sola articolazione locale. Viceversa, la Corte ha ritenuto sussistere un vizio motivazionale sulla qualificazione e accertamento della circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis (reimpiego di proventi illeciti in attività economiche di rilevante dimensione): la motivazione della corte d'appello non ha indicato con sufficiente specificità quali imprese operative e in quale misura siano stati reimpiegati proventi illeciti, né ha dimostrato la rilevanza economica delle imprese interessate (distinguendo tra imprese operative e "cartiere"). Per tale ragione la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di appello limitatamente all'accertamento e applicazione dell'aggravante del comma 6 dell'art. 416-bis nei confronti di Lo Porto Giuseppe, Marino Antonino, Di Giuseppe Santo Carlo, Vinci Giovanni, Teresi Giacomo, Tagliavia Pietro, Di Fatta Giuseppe Michelangelo e Clemente Francesco Paolo, disponendo nuovo giudizio sul solo punto. Quanto al resto dei motivi, i ricorsi sono stati per lo più dichiarati inammissibili o respinti: numerosi ricorsi sono stati dichiarati inammissibili (anche con condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende per atti manifestamente infondati o per difensore non abilitato), altri sono stati rigettati nel merito. In sintesi la decisione ha confermato la gran parte della pronunzia di merito, con cancellazione limitata e rinvio esclusivamente in ordine al riconoscimento dell'aggravante del reimpiego (comma 6 art. 416-bis) per gli imputati sopra indicati.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Comma 4 (associazione armata): la disponibilitã di armi si valuta con riferimento all'associazione storica (es. Cosa Nostra) e non alla sola articolazione locale; dati 'notori' e risultanze storiche possono concorrere alla valutazione. Comma 6 (reimpiego proventi): aggravante di natura oggettiva, applicabile per reimpiego di utilitã di reati in attivitã economiche operative tali da incidere sul mercato; richiede prova specifica del reinvestimento in imprese operative (non meramente "cartiere"), della dimensione economica e della destinazione a prevalere nel territorio.

  • art. 416 cod. pen.

    Delitto di associazione a delinquere: la ricostruzione di una associazione parallela per delitti tributari o altri reati richiede valutazione degli elementi organizzativi (numero di soggetti, ripartizione ruoli, strutture societarie, intestazioni fittizie).

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: il giudice di merito ha ampia discrezionalitã e la motivazione puo' limitarsi a richiamare i criteri generali (gravità del fatto, personalitã dell'agente) salvo pene di gran lunga superiori alla media che richiedano spiegazioni piã dettagliate.

  • art. 438 cod. proc. pen.

    Disciplina della richiesta e ammissione del rito abbreviato: l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato ha natura non decisoria della regiudicanda nel senso del decreto che dispone il giudizio, quindi non rientra nella categoria degli atti la cui nullità Ã automaticament e travolge l'intera fase quando il giudice sia poi ricusato.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Nullitã assoluta degli atti rilevanti per i modi e limiti del potere giurisdizionale (richiamata nella discussione sulla ricusazione): la Cassazione ha distinto gli atti decisori tipici (decreto che dispone il giudizio) dagli atti come l'ammissione al rito abbreviato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilitã e di controllo in cassazione: sono stati invocati per censurare motivazione, nullitã, travisamento della prova; la Corte di legittimitã verifica la manifesta illogicitã o la mancanza della motivazione secondo i limiti stabiliti dall'articolo.

  • art. 70 cod. pen.

    Natura oggettiva di alcune aggravanti: richiamato per spiegare la valutazione collettiva dell'aggravante del sesto comma di art. 416-bis.

  • Sezioni Unite n. 37207/2020 ("Gerbino")

    Sez. U., n. 37207 del 16/07/2020

    La pronuncia riguarda la nullitã del decreto che dispone il giudizio quando emesso dal GUP poi ricusato; la Corte di Cassazione nel caso concreto ha ricordato che il principio non si estende automaticamente a ordini di ammissione al rito abbreviato che non hanno la stessa natura decisoria del decreto che dispone il giudizio.

  • Sezioni Unite n. 25191/2014 (Iavarazzo)

    Sez. U., n. 25191 del 27/02/2014

    Ha chiarito i presupposti e la natura dell'aggravante del comma 6 dell'art. 416-bis (reimpiego di utilitã delittuose): la Corte ricorda che la circostanza ha natura oggettiva ma richiede prova del reimpiego in attivitã economiche operative e della corrispondenza dell'apporto di capitale alle utilitã illecite.

Massime di principio

  • La nullitã degli atti compiuti da un GUP poi ricusato non è automatica per tutti i tipi di provvedimenti: gli atti con natura non decisoria della regiudicanda (es. ordinanza di ammissione al rito abbreviato) possono essere rinnovati o ritenuti validi se il giudice sostituto li conferma.
  • L'aggravante dell'associazione armata (art. 416-bis comma 4) va valutata con riferimento all'associazione nella sua globalitã (es. Cosa Nostra), non necessariamente alla singola articolazione locale; dati storici e risultanze giudiziarie consolidate possono essere utilizzati per il convincimento del giudice.
  • L'aggravante per reimpiego di proventi illeciti (art. 416-bis comma 6) richiede motivazione specifica: il giudice deve indicare quali imprese hanno ricevuto reimpieghi, se quelle imprese operano effettivamente nel mercato (non solo come 'cartiere') e la dimensione/effetto concorrenziale dell'investimento; in mancanza la statuizione è annullabile e rinviabile.
  • Il ricorso per cassazione ha limiti stringenti: molte censure che richiedono una rivalutazione dei fatti o una diversa interpretazione delle prove sono inammissibili se non dimostrano manifesta illogicitã o mancanza della motivazione nella sentenza impugnata.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalitã del giudice di merito; la motivazione puo' essere sintetica salvo casi di evidente sproporzione rispetto alla media edittale, ma deve comunque richiamare i criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Per l'applicazione di circostanze aggravanti legate all'agevolazione mafiosa è sufficiente che il singolo concorrente fosse consapevole della finalitã agevolativa perseguita da altri soggetti appartenenti all'organizzazione; la prova può fondarsi anche su convergenza di dichiarazioni di collaboratori e riscontri investigativi.

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