Sentenza n. 1061/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto notificato il 31 ottobre 2025 con cui la Prefettura di Brescia aveva rigettato l’istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore di un cittadino extracomunitario. Il diniego era motivato dalla carenza documentale e, in particolare, dalla richiesta di chiarimenti relativa a una precedente istanza concernente altro lavoratore, per il quale era stato rilasciato un nulla osta nel 2022 senza successivo ingresso nel territorio nazionale. Nel corso del giudizio l’Amministrazione, rivalutati i chiarimenti trasmessi dal ricorrente a seguito del preavviso di rigetto, ha riavviato l’istruttoria chiedendo un nuovo parere alla Questura e ha successivamente rilasciato il nulla osta richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, qualificando la situazione come cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il rilascio medio tempore del nulla osta aveva integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio. Le spese sono state compensate, in considerazione del tempestivo intervento spontaneo dell’Amministrazione in autotutela, che aveva riesaminato la documentazione trasmessa dal ricorrente; il Collegio ha inoltre rilevato che l’omessa valutazione di tale documentazione non era stata oggetto di specifica censura.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo la pretesa fatta valere in giudizio pienamente soddisfatta dal provvedimento favorevole medio tempore sopraggiunto
La sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole che soddisfa integralmente la pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata in camera di consiglio, dopo aver sentito le parti.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione adotta un provvedimento successivo che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il riesame spontaneo dell’istanza da parte dell’amministrazione, seguito dall’adozione del provvedimento favorevole richiesto, può giustificare la compensazione delle spese quando l’intervento amministrativo sia tempestivo e non risulti una specifica censura sull’omessa valutazione della documentazione prodotta nel procedimento.
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