Ordinanza n. 513/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota del Comune di Colle di Val d’Elsa, avente ad oggetto "(Rif: 2026/10421 PROT) Scarpata dello Spuntone - Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della scarpata a valle dei resedi degli immobili di Via dello Spuntone nn. 15 e 19 - Comunicazione ripresa lavori", ricevuta dalla ricorrente, per PEC, il 26 maggio 2026; - della nota della Progeo Engineering S.r.l., ricevuta per PEC dalla ricorrente il 24 giugno 2026, avente ad oggetto "Trasmissione nota tecnica stato avanzamento lavori e comunicazione rinvenimento ulteriori rifiuti e MCA - Richiesta sopralluogo e valutazione attività"; - della nota tecnica della Progeo Engineering S.r.l. del 19 giugno 2026 allegata alla suddetta nota del 24.06.2026, "Sullo stato di avanzamento dei lavori ed il nuovo rinvenimento di rifiuti verificatosi durante l’esecuzione di lavori in somma urgenza finalizzati al superamento delle condizioni di rischio idrogeologico della scarpata posta a valle del civ. 15 Via dello Spuntone - Colle di Val d’Elsa"; - e per quanto occorre possa anche della nota del Comune di Colle di Val d’Elsa 27 febbraio 2026 (conosciuta successivamente in data 29 aprile 2026), prot. 4426, avente ad oggetto "Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza di scarpata in Loc. Spuntone - Ripresa lavori aggiornamento Tar Toscana n.81 del 11/02/2026", indirizzata dall’Amministrazione alla Direzione Lavori Progeo Engineering Srl e conosciuta dalla ricorrente soltanto in data 29 aprile 2026 a seguito del deposito, da parte del Comune, nel giudizio R.G. n. 1975/2024 pendente innanzi a questo Ecc.mo TAR Toscana; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazioni relative alla ripresa e allo stato di avanzamento di lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di una scarpata, nonché note tecniche sul rinvenimento di ulteriori rifiuti e materiali contenenti amianto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e privati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, di alcune note del Comune di Colle di Val d’Elsa e della società incaricata della direzione dei lavori, relative alla ripresa di interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di una scarpata e al rinvenimento di ulteriori rifiuti e materiali contenenti amianto. È stata inoltre impugnata, per quanto occorrente, una precedente nota comunale conosciuta successivamente nel corso di altro giudizio. Dal testo dell’ordinanza non risultano analiticamente indicati specifici motivi di legittimità, mentre la domanda cautelare era fondata sul pregiudizio che la ricorrente ricollegava a una determinata interpretazione di una precedente ordinanza cautelare resa nel diverso giudizio relativo ai medesimi interventi.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di cognizione sommaria, ha rilevato la dubbia ammissibilità del ricorso, perché rivolto contro atti qualificabili come corrispondenza tra parti private e, comunque, privi di natura autoritativa e apparentemente inidonei a incidere sulla sfera giuridica della società ricorrente. Ha inoltre escluso la sussistenza, o almeno l’attualità, del danno prospettato, ritenendo che esso fosse collegato a una particolare lettura dell’ordinanza cautelare n. 81/2026 resa nel precedente giudizio, ormai superata dalla pubblicazione della sentenza n. 1550/2026 che aveva definito quel giudizio nel merito. Mancando quindi i presupposti richiesti dall’art. 55 c.p.a., la sospensione è stata negata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Fumus boni iuris e periculum in mora
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, che nel caso concreto sono stati esclusi sia per la dubbia ammissibilità del ricorso e l’apparente inidoneità lesiva degli atti, sia per l’assenza o non attualità del danno prospettato.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando gli atti impugnati appaiono, a una valutazione sommaria, privi di natura autoritativa e inidonei a produrre una lesione attuale della sfera giuridica del ricorrente.
- La domanda cautelare richiede un pregiudizio concreto e attuale; il danno collegato a una precedente ordinanza cautelare non è più attuale quando quella pronuncia sia stata superata dalla successiva sentenza che definisce nel merito il relativo giudizio.
- La dubbia ammissibilità del ricorso e l’assenza o non attualità del danno sono elementi sufficienti, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., per respingere la domanda cautelare.
Come è indicizzato
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