Cassazione Civile, Ordinanza n. 31489/2024 del 07/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La controversia nasce da una fattura per consumi idrici relativi agli anni 2016-2017 dell'importo di euro 402,00 emessa da un ente locale. Il giudice di pace aveva dichiarato estinto il credito ritenendo applicabile la prescrizione biennale introdotta dalla legge di bilancio 2018, in ragione della scadenza di pagamento successiva al 1° gennaio 2020. L'ente ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 10, della l. n. 205 del 2017, sostenendo che la nuova disciplina si applicherebbe ai soli consumi idrici successivi al 1° gennaio 2020 o, comunque, che la prescrizione non potesse decorrere prima di tale data. La Corte, però, rileva anzitutto che il ricorrente non ha specificato la natura del procedimento definito con la sentenza impugnata, né ha dimostrato che la controversia rientrasse tra quelle escluse dalla giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace. Poiché per le sentenze del giudice di pace rese in cause di valore non eccedente euro 1.100 il rimedio ordinario è l'appello a motivi limitati e non il ricorso diretto per cassazione, il ricorso viene ritenuto inammissibile.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che, in difetto di specifica dimostrazione che la causa riguardasse un rapporto fondato su contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c., la sentenza del giudice di pace doveva presumersi resa secondo equità in ragione del valore della causa; conseguentemente, l'unico rimedio ordinario era l'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c., con esclusione del ricorso per cassazione. Non vengono liquidate spese per mancata difesa dell'intimata; viene altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 10, l. n. 205 del 2017
La norma viene richiamata dal ricorrente per sostenere l'applicabilità della prescrizione biennale alle bollette idriche; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione perché dichiara inammissibile il ricorso per ragioni processuali.
art. 339 c.p.c.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili solo per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia; tale previsione esclude il ricorso diretto per cassazione nei casi di giurisdizione equitativa necessaria.
art. 113, comma 2, c.p.c.
Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro
Per le cause di valore non superiore al limite previsto, la decisione del giudice di pace è equitativa necessaria, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
requisito a pena d'inammissibilità
Il ricorrente deve specificare e comprovare gli elementi decisivi per l'ammissibilità del ricorso; nella specie era necessario dimostrare che la controversia ricadesse nell'eccezione relativa ai contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c.
art. 1342 c.c.
contratti conclusi mediante moduli o formulari
L'eventuale ricorrenza di tale tipo contrattuale avrebbe potuto escludere la qualificazione della sentenza come equitativa necessaria, ma la circostanza non è stata dedotta né provata.
art. 360 c.p.c.
primo comma; n. 5; ultimo comma
La Corte richiama l'assetto dei mezzi di impugnazione per affermare che la sentenza equitativa del giudice di pace, essendo appellabile sia pure con motivi limitati, non è direttamente ricorribile per cassazione per vizi diversi da quelli deducibili in appello.
art. 111 Cost.
Il ricorso ex art. 111, settimo comma, non è configurabile contro una sentenza del giudice di pace che sia comunque assoggettata a un rimedio ordinario, seppur limitato, quale l'appello a motivi specifici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Le sentenze del giudice di pace rese in cause di valore non eccedente il limite legale sono, salvo specifiche eccezioni, pronunciate secondo equità necessaria e sono impugnabili solo con appello a motivi limitati; contro di esse non è ammesso il ricorso diretto per cassazione per vizi eccedenti tale perimetro.
- Per contestare l'ammissibilità del ricorso avverso una sentenza del giudice di pace è necessario allegare e dimostrare in modo specifico che la controversia rientra in una delle eccezioni che sottraggono la decisione al regime dell'equità necessaria, come quella dei contratti conclusi mediante moduli o formulari.
- Ai fini della qualificazione della sentenza del giudice di pace come equitativa, rileva il valore della causa e non il contenuto concreto della decisione.
- Quando il sistema delle impugnazioni prevede un appello, sia pure con motivi limitati, non è configurabile un ricorso per cassazione immediato fondato sull'art. 111 Cost., comma 7, per i medesimi profili sostanziali o per profili più ampi rispetto a quelli devolvibili in appello.
- La mancata attività difensiva dell'intimato esclude la liquidazione delle spese di legittimità, ma non impedisce l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
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