Sentenza n. 1777/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento 1) dell'esito della prova scritta svolta il 21.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Cod. 02 per come pubblicato il 29.10.2025, nelle parti ritenute lesive; 2) dell'avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 29.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; 3) della prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l'inidoneità e, per l'effetto, l'esclusione dal concorso del ricorrente; g) l'avviso recante “Aggiornamento del 29.10.2025: Esiti prova scritta Pubblicati in data 22 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Funzionari codice 01 e in data 28 ottobre 2025 gli esiti della prova scritta del profilo Assistenti codice 02” limitatamente al risultato della ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; i) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la Nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l'avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n. le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; per l'accertamento del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarata idonea e ammessa al successivo step procedurale o, in estremo subordine, in caso di non accoglimento delle precedenti richieste, alla ripetizione della prova unicamente per i quesiti qui contestati e nella medesima materia; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta e avviso di pubblicazione degli esiti di un concorso pubblico, nella parte relativa alla candidata risultata inidonea, nonché i quesiti n. 17 e n. 26 e gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e organismi concorsuali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, che aveva conseguito 19,5 punti a fronte della soglia di idoneità fissata dalla lex specialis in 21 punti, ha contestato la valutazione dei quesiti n. 17 e n. 26. Ha sostenuto di avere indicato, per entrambi, la risposta corretta, diversa da quella individuata come esatta dalla commissione, chiedendo il riesame e la rettifica in aumento del punteggio, con conseguente ammissione alla fase successiva del concorso, oppure, in subordine, la ripetizione della prova limitatamente ai quesiti contestati. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e della Commissione Interministeriale RIPAM e hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione passiva sia della Commissione Interministeriale RIPAM, quale soggetto che aveva adottato gli atti della procedura concorsuale, sia del Ministero della Giustizia, quale amministrazione beneficiaria degli effetti della graduatoria e futura parte del rapporto di servizio con i vincitori. Nel merito, il Collegio ha ritenuto corrette e univoche le risposte indicate dalla commissione per entrambi i quesiti contestati, richiamando precedenti della stessa Sezione, tra cui la sentenza n. 22471/2025. Poiché le risposte fornite dalla candidata erano diverse da quelle corrette individuate dalla commissione, non sussistevano i presupposti per la rettifica del punteggio, l'ammissione alla fase successiva o la ripetizione della prova. Il ricorso è stato quindi respinto con sentenza semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.000 euro, oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando, nel giudizio camerale, il contraddittorio e l'istruttoria risultano completi, previa comunicazione alle parti.
art. 74 c.p.a.
con sintetico riferimento ai precedenti di questa Sezione
Consente la decisione con sentenza in forma semplificata mediante motivazione sintetica, anche attraverso il richiamo a precedenti conformi.
Massime di principio
- La legittimazione passiva nel giudizio relativo agli atti di una procedura concorsuale spetta al soggetto che ha adottato gli atti della procedura e anche all'amministrazione destinataria degli effetti della graduatoria, quando i vincitori sono destinati a instaurare con essa il rapporto di servizio.
- La contestazione giudiziale di quesiti concorsuali non può condurre alla rettifica del punteggio quando il giudice ritenga che la risposta indicata dalla commissione sia corretta e univoca e che quella fornita dal candidato sia diversa da essa.
- Quando la contestazione di due quesiti non consente di superare la soglia minima di idoneità prevista dalla lex specialis, devono essere respinte sia la domanda di incremento del punteggio e ammissione alla fase successiva sia la domanda subordinata di ripetizione della prova limitatamente ai quesiti contestati.
- Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e la documentazione di causa sono completi e le parti sono state avvisate della possibile decisione immediata.
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