Cassazione Penale, Ordinanza n. 32444/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano non specifici, meramente apparenti, oltre che manifestamente infondati. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Reggio Calabria. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 54 c.p., sostenendo la ricorrenza dello stato di necessità. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che entrambi i motivi riproducevano pedissequamente censure già formulate in appello e puntualmente disattese, senza sviluppare una critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto le doglianze manifestamente infondate: quanto allo stato di necessità, i giudici di merito avevano evidenziato che l'imputata risultava anagraficamente inserita nel nucleo familiare della madre, presso la quale risultava formalmente residente nella medesima città e persino nella stessa via, circostanza ritenuta incompatibile con l'esimente invocata; quanto alle attenuanti generiche, la motivazione sul diniego è stata considerata esistente e adeguata.
Norme richiamate
art. 54 c.p.
Lo stato di necessità è stato ritenuto insussistente sulla base degli elementi valorizzati dai giudici di merito, relativi all'inserimento anagrafico e alla residenza formale dell'imputata presso la madre.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente motivi già dedotti in appello e disattesi, senza formulare una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata.
- La deduzione del vizio di motivazione è inammissibile quando si limiti ad affermare l'omessa motivazione su una questione che la sentenza di merito abbia invece esaminato e deciso con motivazione ritenuta adeguata.
- La valutazione dello stato di necessità deve confrontarsi con gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito; la formale residenza dell'imputato presso il soggetto indicato come fonte della situazione necessitante può costituire elemento incompatibile con l'esimente, se ritenuta indicativa dell'assenza dei relativi presupposti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è censurabile per omessa motivazione quando la sentenza impugnata contenga una motivazione esistente e adeguata sul punto.
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