Cassazione Penale, Sentenza n. 15818/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d\'appello che, in sede predibattimentale ex art. 129 c.p.p., aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato contestato (art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) per intervenuta prescrizione. Con unico motivo deduceva violazione di legge e nullità assoluta per omessa citazione in giudizio dell\'appellante (richiamando gli artt. 601, commi 3 e 6, e 429, comma 1, lett. f) c.p.p.) e invocava la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 111/2022) che ha ritenuto illegittima, nell\'interpretazione restrittiva data, l\'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze d\'appello che in predibattimento, senza contraddittorio, dichiarino la estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile per rinuncia all\'impugnazione ai sensi dell\'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., dato che il difensore ha depositato formale rinuncia il 3 marzo 2023. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Non si è dunque pronunciata nel merito sulle questioni sostanziali sollevate relative alla omissione della citazione o alla rilevanza della sentenza della Corte Costituzionale.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
reato contestato nella fattispecie (verificato in Campodasergo il 7 giugno 2015)
La Corte d\'appello aveva accertato l\'estinzione del reato per prescrizione; la decisione su tale reato è stata oggetto dell\'impugnazione poi rinunciata.
art. 129 c.p.p.
decisione predibattimentale in camera di consiglio
Consente alla Corte d\'appello di decidere in camera di consiglio in sede predibattimentale; la sentenza impugnata è stata resa con questa modalità, senza formale contraddittorio fra le parti.
art. 601, commi 3 e 6 c.p.p.
norme richiamate dal ricorrente per dedurre nullità per omessa citazione
Richiamate per sostenere che l\'omessa citazione dell\'appellante in sede d\'appello costituisce vizio che comporterebbe nullità assoluta; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito a causa della rinuncia.
art. 429, comma 1, lett. f) c.p.p.
richiamata dal ricorrente come motivo di impugnazione
Utilizzata per dedurre profili di nullità relativi alla validità dell\'atto di impugnazione o alla regolarità del procedimento di appello, non valutata nel merito per la rinuncia.
Corte Costituzionale, sentenza n. 111/2022
dichiarata l\'illegittimità costituzionale dell\'art. 568, comma 4, c.p.p., nella parte interpretata come impedimento all\'ammissibilità del ricorso per cassazione quando l\'appello predibattimentale ha dichiarato la estinzione del reato senza contraddittorio
Secondo la Corte Costituzionale, l\'interpretazione che rende inammissibile il ricorso per cassazione per carenza di interesse in tali ipotesi è illegittima; ciò apre la possibilità di ricorrere in Cassazione anche contro pronunce predibattimentali di non doversi procedere, ma nella presente controversia la questione è rimasta inesaminata per rinuncia.
art. 568, comma 4 c.p.p.
norma centrale nella pronuncia costituzionale citata
È stata oggetto di scrutinio costituzionale: l\'interpretazione restrittiva che impediva la cassazione è stata censurata dalla Corte Costituzionale (sent. 111/2022).
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
base normativa per la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia
Stabilisce che la rinuncia all\'impugnazione comporta l\'inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare inammissibile il ricorso dopo la rinuncia depositata.
Giurisprudenza citata: Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018 (Horvat, Rv. 273325)
citata in motivazione riguardo alla condanna alle spese dopo rinuncia
Sostiene che, in caso di rinuncia senza sopravvenuta mancanza di interesse non imputabile al ricorrente, deve seguire la condanna alle spese; la Corte ha fatto riferimento a tale orientamento per giustificare la condanna del ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia formale all\'impugnazione in Cassazione (art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.) determina l\'inammissibilità del ricorso e preclude alla Corte di Cassazione di esaminare il merito delle questioni dedotte, per quanto rilevanti possano essere (anche se connesse a questioni di costituzionalità).
- Le pronunce predibattimentali ex art. 129 c.p.p. che dichiarano "non doversi procedere" per estinzione del reato possono sollevare questioni di legittimità dell\'assenza di contraddittorio; dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 111/2022 non può automaticamente escludersi l\'interesse a ricorrere per cassazione in tali ipotesi.
- Se si ritiene che vi sia stata omessa o irregolare citazione dell\'appellante, tale vizio va tempestivamente fatto valere: la rinuncia impedisce di ottenere tutela sulla questione sostanziale.
- La rinuncia non evita le conseguenze economiche del processo: salvo sopravvenuta perdita di interesse non imputabile al ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare condanna alle spese e pagamento alla cassa delle ammende.
- Per contestare pronunce di non doversi procedere adottate senza contraddittorio è preferibile non rinunciare all\'impugnazione e, se utile, richiamare specificamente la giurisprudenza costituzionale e i profili di nullità procedurale per preservare l\'esame da parte della Cassazione.
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