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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2057/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) dedotta inutilizzabilità di atti acquisiti (comunicazione della notizia di reato, visura camerale, modello 770 e dichiarazione IVA 2016 relativa al 2015) perché non rientranti nelle tipologie previste dall'art. 431 c.p.p. e perché ammessi al fascicolo nonostante opposizione; (2) dedotta assenza di dolo per il reato di omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000) in quanto il ricorrente era stato nominato liquidatore solo nel luglio 2016, dopo la percezione dei corrispettivi e vicino alla scadenza del versamento, la società era già in liquidazione dal 23/06/2015 e priva di liquidità/credito, per cui sarebbe stato materialmente impossibilitato ad adempiere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate entrambe le censure: (i) gli atti fiscali e gli atti amministrativi dell'Amministrazione finanziaria (dichiarazione IVA, modello 770, comunicazioni di accertamento) sono documenti acquisibili ai sensi dell'art. 234 c.p.p. e dunque legittimamente utilizzati in giudizio; (ii) sul piano del dolo, la giurisprudenza consolidata attribuisce responsabilità (almeno a titolo di dolo eventuale) al liquidatore che subentra dopo la presentazione della dichiarazione e prima della scadenza del versamento se non compie verifiche semplici e preventive rispetto ai debiti fiscali: il ricorrente non ha dimostrato di essere impossibilitato a porre in essere misure idonee (es. richiesta di fallimento) né ha allegato di aver eseguito tali verifiche. È stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Disciplina il reato di omesso versamento di imposte; la Corte interpreta che il liquidatore subentrante dopo la presentazione della dichiarazione e prima della scadenza del versamento può rispondere penalmente (almeno per dolo eventuale) se omette verifiche elementari e non adempie.

  • art. 431 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di tipologie documentali; la Corte ricorda che i documenti rilevanti possono essere anche quelli fiscali/amministrativi, purché formati fuori dal processo e attinenti al fatto.

  • art. 234 c.p.p.

    I documenti extra-processuali posti agli atti rientrano tra le prove documentali acquisibili e utilizzabili in dibattimento; la Corte conferma l'utilizzabilità di dichiarazioni fiscali e atti amministrativi.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; applicata per inquadrare le doglianze (lett. b, c, e) dedotte dal ricorrente.

  • art. 36 d.P.R. 29/09/1973, n. 602

    Norma richiamata: riguarda la riscossione e la responsabilità solidale su imposte sui redditi; la Corte chiarisce che tale articolo non esclude la riferibilità al liquidatore della responsabilità penale prevista dall'art. 10-ter per l'IVA.

  • artt. 40, 42, 43 c.p. (causalità e dolo)

    Richiamati nel secondo motivo in tema di dolo e responsabilità; la Corte richiama principi giurisprudenziali sul dolo eventuale e sulla necessità di controlli semplici da parte del liquidatore subentrante.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni fiscali e gli atti amministrativi dell'Amministrazione finanziaria (es. mod. IVA, Mod. 770, comunicazioni di accertamento) sono documenti acquisibili e utilizzabili in dibattimento ai sensi dell'art. 234 c.p.p., purché pertinenti al fatto e formati fuori dal processo.
  • Il liquidatore che subentra dopo la presentazione della dichiarazione e prima della scadenza del versamento può risultare penalmente responsabile per omesso versamento IVA, almeno a titolo di dolo eventuale, se non compie le verifiche contabili elementari sui debiti fiscali pregressi.
  • La mera impossibilità economica successiva alla presentazione della dichiarazione non esclude automaticamente la responsabilità penale: spetta all'imputato dimostrare l'impossibilità o l'assenza di previsione dell'omissione; in mancanza, il giudice può ritenere rilevante la mancata attivazione di rimedi (es. istanza di fallimento).
  • L'opposizione all'acquisizione di documenti deve essere specifica e motivata; in assenza di elementi che mettano in dubbio genuinità, attendibilità e concludenza, i documenti fiscali/amministrativi saranno ritenuti idonei a provare debito e omesso versamento.
  • In controversie penali tributarie, la giurisprudenza consolidata costituisce parametro interpretativo importante: le censure contrarie a orientamenti consolidati rischiano l'inammissibilità della cassazione e sanzioni per motivi infondati.
  • Se si assume la carica di amministratore o liquidatore in prossimità di scadenze fiscali, occorre effettuare immediati controlli contabili e, se necessario, adottare tempestive iniziative (es. istanza di fallimento o accordi con creditori) per evitare responsabilità penali.

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