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Ordinanza

Ordinanza n. 91/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma quanto al ricorso n. 116 del 2026: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione Terza) n. 142/2026, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 220 del 2026: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione Terza) n. 142/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, Sez. III, n. 142/2026, di accoglimento del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellanti)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati proposti due appelli avverso la medesima sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 142/2026: il primo dalla Regione Siciliana e il secondo da un'impresa privata. Gli appellanti hanno chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza. Il giudice rileva elementi non inconsistenti di fumus boni iuris, riguardanti in particolare i profili di possibile inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione e di interesse alla sua proposizione. Tali questioni richiedono tuttavia un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. È stato inoltre dedotto il periculum in mora.

La decisione

Il CGARS ha accolto le istanze cautelari ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., non disponendo una sospensione sostanziale della sentenza, ma limitandosi a tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito. Il merito è stato fissato per il 10 giugno 2026. La decisione non definisce le questioni relative alla legittimazione e all'interesse a ricorrere, che sono state ritenute meritevoli di approfondimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione generale in materia di appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza di esigenze cautelari, di tutelarle mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza necessità di disporre una sospensione sostanziale dell'atto o della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la presenza di profili non inconsistenti di fumus boni iuris relativi alla legittimazione e all'interesse a ricorrere può giustificare un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, senza che il giudice debba anticipare la decisione di merito.
  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, anziché attraverso la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, quando tale misura sia ritenuta adeguata alla tutela prospettata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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