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Ordinanza

Ordinanza n. 555/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: del provvedimento del Questore della Provincia di -OMISSIS-, 23.01.2026, ID -OMISSIS-, prot. nr. -OMISSIS- del 27.01.2026, avente ad oggetto la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia nr. -OMISSIS-, rilasciata il 22.08.2025 con scadenza 21.08.2030 a -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202601001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia interessata, con cui è stata revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti contro la revoca; il giudice ha esaminato, nella fase cautelare, esclusivamente la sussistenza del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. In base a un primo sommario esame, la sottrazione della licenza di porto di fucile per uso caccia non determina un danno grave e irreparabile, poiché l'attività venatoria è stata qualificata come attività ludica, praticata in modo frammentato nel tempo e condizionata dalla tempistica del calendario venatorio. Il giudice ha precisato che l'interesse a una trattazione sollecita potrà essere tutelato mediante presentazione di un'istanza di prelievo. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; l'istanza è stata respinta per la mancata dimostrazione del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento che priva il titolare di una licenza di porto di fucile per uso caccia richiede la dimostrazione di un danno grave e irreparabile; la mera perdita temporanea della possibilità di svolgere un'attività venatoria, qualificata come ludica e praticata in modo frammentato secondo il calendario venatorio, non integra di per sé il periculum in mora.
  • Quando il periculum in mora non è ravvisato, l'istanza cautelare deve essere respinta anche senza una positiva valutazione conclusiva del fumus boni iuris; l'esigenza di sollecita definizione del giudizio può essere fatta valere mediante istanza di prelievo.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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