Sentenza del 19/06/2017 n. 4239 - Comm. Trib. Prov. Milano
Oneri di assistenza specifica, necessaria in caso di grave e permanente menomazione - Definizione - Non necessità di assistenza di natura medica o specializzata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 10, comma 1, lett. b), del d.P.R. 917/1986, nella parte in cui consente di dedurre le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie in caso di grave e permanente menomazione. Il punto centrale era stabilire se per assistenza specifica dovesse intendersi soltanto l'attività svolta da personale professionalmente qualificato oppure anche un'attività di fatto direttamente e specificamente destinata alla persona disabile e indispensabile alle sue esigenze di sopravvivenza. È stata accolta l'interpretazione secondo cui il requisito della specificità riguarda la destinazione concreta della prestazione al paziente, non necessariamente la qualifica professionale dell'operatore.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata respinta. È stato riconosciuto che possono rientrare tra le spese di assistenza specifica anche prestazioni rese da soggetti privi di una particolare qualifica sanitaria, purché l'attività sia direttamente, esclusivamente e concretamente rivolta alle esigenze della persona gravemente disabile e presenti un rapporto di specialità con le sue necessità, risultando necessaria alla sua sopravvivenza. L'elenco delle professioni sanitarie indicato dalla normativa e dalle istruzioni fiscali non è stato considerato tassativo, ma meramente esemplificativo. Restano invece escluse le prestazioni generiche di assistenza, sociali, domiciliari o educative non caratterizzate da tale specificità.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986 (TUIR)
consente la deduzione di spese mediche e di "assistenza specifica" necessarie in caso di grave e permanente menomazione
La nozione di assistenza specifica non richiede necessariamente che la prestazione sia svolta da personale munito di una particolare qualifica professionale. È sufficiente che l'attività sia direttamente ed esclusivamente destinata alla persona disabile, con carattere di specialità rispetto alle sue esigenze e con funzione necessaria alla sua sopravvivenza.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità, occorre verificare soprattutto la concreta natura e destinazione della prestazione, non soltanto la qualifica formale dell'operatore.
- Una prestazione può essere considerata assistenza specifica quando è individualizzata, direttamente rivolta al paziente e necessaria per fronteggiare le conseguenze della grave menomazione.
- L'elenco delle professioni sanitarie normalmente indicato dalla normativa fiscale è da considerare esemplificativo e non necessariamente tassativo.
- Le attività generiche di compagnia, assistenza domestica, supporto sociale o educativo, prive di un collegamento diretto e indispensabile con le esigenze vitali del paziente, normalmente non sono deducibili come assistenza specifica.
- Per sostenere la deduzione è opportuno documentare la grave e permanente menomazione, la natura individualizzata della prestazione, la sua necessità per il paziente e il collegamento diretto tra la spesa e le esigenze di assistenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 giu 2017Sentenza del 19/06/2017 n. 178 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 19 giu 2017Sentenza del 19/06/2017 n. 223 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 19 giu 2017Sentenza del 19/06/2017 n. 334 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 19 giu 2017Sentenza del 19/06/2017 n. 1548 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 giu 2017Sentenza del 19/06/2017 n. 1552 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 19 giu 2017Sentenza del 19/06/2017 n. 1557 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →