Cassazione Civile, Ordinanza n. 20832/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito di rimborso di un credito IVA pari a euro 162.850,68, asseritamente maturato nel 2007 ed esposto per l’ultima volta nella dichiarazione Mod. Unico 2010 relativa all’anno 2009 come credito da utilizzare in compensazione. Il curatore del fallimento ha presentato istanza di rimborso solo il 27 luglio 2018, dopo la dichiarazione di fallimento intervenuta nel 2017. La CTP aveva accolto il ricorso del fallimento ritenendo tempestiva l’istanza perché presentata entro due anni dalla cessazione dell’attività e perché il credito non era stato contestato. In appello, l’Ufficio ha dedotto la tardività della richiesta, sostenendo che l’esposizione del credito in dichiarazione come credito da compensare non equivalesse a domanda di rimborso e che, quindi, non potesse applicarsi il termine ordinario decennale, ma il termine di decadenza biennale. Il fallimento ha resistito sostenendo anche la tardività dell’appello. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione delle norme sul termine breve per impugnare, assumendo che la sentenza di primo grado fosse stata notificata e che l’appello fosse tardivo; 2) violazione delle norme in tema di rimborso IVA e decadenza, sostenendo che la dichiarazione del credito in compensazione valesse come domanda di rimborso o che comunque il termine biennale decorresse dalla cessazione dell’attività coincidente con il fallimento; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica sulla tardività dell’istanza di rimborso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dagli atti esaminabili in sede di legittimità risultava notificata non la sentenza di primo grado, ma soltanto una richiesta di rimborso IVA e, successivamente, un sollecito di pagamento con allegata la sentenza; quindi l’appello dell’Ufficio, notificato il 6 novembre 2019, non era tardivo. Ha dichiarato infondati anche il secondo e il terzo motivo: la Corte ha ribadito che la domanda di rimborso del credito IVA è distinta dalla mera indicazione del credito in dichiarazione per compensazione, sicché, in assenza di una inequivoca richiesta di rimborso, non opera il termine ordinario decennale ma quello biennale di decadenza ex art. 21 d.lgs. 546/1992; inoltre, nel caso concreto, il credito era stato esposto come compensabile e non come rimborsabile, senza che la successiva sopravvenuta cessazione dell’attività potesse convertire quella scelta in domanda di rimborso. La motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente e non apparente. Nulla è stato disposto sulle spese perché l’Agenzia è rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stato richiamato come vizio dedotto per la censura di violazione processuale e di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in materia di rimborso IVA.
art. 51, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività dell’appello dell’Ufficio in relazione al termine breve di impugnazione.
art. 38, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
"Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'art. 16"
La Corte lo interpreta come norma che disciplina la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.
art. 16, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato per le forme di notificazione degli atti nel processo tributario, anche tramite consegna diretta o posta.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
È applicato come termine di decadenza biennale per la domanda di rimborso del credito IVA, in assenza di una specifica disciplina che consenta il ricorso al termine decennale.
art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
È richiamato per affermare che, in caso di cessazione dell’attività, l’eccedenza IVA può essere chiesta a rimborso secondo la disciplina speciale, con prescrizione ordinaria decennale ove la domanda sia effettivamente di rimborso.
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
Il modello VR è considerato mero adempimento prodromico all’esecuzione del rimborso e non presupposto costitutivo del diritto.
art. 2964 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel contesto del motivo sulla tempestività della domanda di rimborso e sulla disciplina decadenziale.
art. 111, comma 6 Cost.
È il parametro invocato per la censura di motivazione apparente; la Corte afferma che la motivazione della CTR supera il minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione della sentenza rilevante per il termine breve di impugnazione deve risultare da un atto che sia effettivamente notificazione della sentenza; un diverso atto, anche se collegato alla lite, non fa decorrere il termine breve.
- La domanda di rimborso del credito IVA va distinta dalla mera indicazione del credito in dichiarazione per compensazione o detrazione: la semplice esposizione del credito come compensabile non equivale, di per sé, a istanza di rimborso.
- Se il contribuente ha solo indicato il credito IVA in dichiarazione per compensazione e non ha manifestato in modo inequivoco la volontà di ottenerne la restituzione, non si applica il termine prescrizionale decennale del diritto al rimborso, ma il termine di decadenza biennale previsto dalla disciplina tributaria residuale.
- La sopravvenuta cessazione dell’attività o il fallimento non trasformano automaticamente una pregressa scelta di compensazione in una domanda di rimborso, salvo che la richiesta di restituzione sia stata già formulata in modo chiaro o che ricorrano le condizioni speciali previste dalla disciplina IVA.
- La domanda di rimborso del credito IVA non costituisce il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità e di avvio della procedura di pagamento; perciò la qualificazione della domanda e il momento in cui viene presentata sono decisivi per stabilire quale termine si applichi.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non basta la sinteticità o l’essenzialità della motivazione se il percorso logico della decisione è comunque intellegibile.
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