Sentenza n. 8745/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità alle prove di efficienza fisica, con esclusione dal concorso per il superamento del tempo massimo nella prova di corsa sui 1000 metri
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, dopo avere superato la prova scritta del concorso per 1650 allievi agenti della Polizia di Stato, è stata dichiarata non idonea nelle prove di efficienza fisica perché ha completato la corsa sui 1000 metri in 4 minuti e 58 secondi, oltre il limite di 4 minuti e 55 secondi previsto dal bando. Ha dedotto l’abnormità e l’irragionevolezza dell’esclusione, sostenendo che la Commissione non avrebbe considerato un infortunio verificatosi durante la prova e documentato da certificazioni mediche, nonché il vizio di motivazione del giudizio di non idoneità, asseritamente privo di elementi idonei a giustificarlo. Nel corso del giudizio, prima della decisione di merito, la ricorrente ha dichiarato di avere perduto l’interesse alla decisione per eventi sopravvenuti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure relative all’infortunio, alla ragionevolezza dell’esclusione e alla motivazione del giudizio di non idoneità. Il Collegio ha ritenuto vincolante la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo, che impedisce al giudice di decidere la controversia nel merito quando la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione. È stata richiamata anche la precedente ordinanza cautelare, non impugnata, che aveva rilevato la legittimità dell’esclusione in caso di mancato superamento anche di uno solo degli esercizi previsti e l’insufficiente conferma dell’infortunio nella certificazione medica. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, mentre nulla è stato disposto nei confronti del controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell’intestazione della sentenza quale disposizione processuale applicata per la trattazione della causa.
Massime di principio
- La dichiarazione del difensore, riferibile alla parte assistita, di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso e impedisce al giudice amministrativo di esaminare il merito della controversia, in applicazione del principio dispositivo.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le censure dedotte contro il provvedimento impugnato non possono essere esaminate nel merito, salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina processuale applicabile.
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