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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35406/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di pagamento emesso per il recupero di accise e accessori su oli minerali, a seguito di una vicenda penale nella quale un soggetto era stato ritenuto responsabile della miscelazione non autorizzata di prodotti petroliferi e della detenzione irregolare di benzina denaturata, mentre il titolare della ditta individuale era stato assolto. La Corte d'appello aveva accolto l'appello dei contribuenti ritenendo, da un lato, esclusa ogni responsabilità del titolare e, dall'altro, insussistenti elementi certi di colpevolezza per l'altro soggetto; aveva inoltre affermato la prescrizione della pretesa erariale per decorso di oltre 13 anni dai fatti. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: 1) motivazione apparente della sentenza tributaria, per violazione dell'obbligo di motivazione imposto dagli artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., perché la CTR non aveva spiegato il percorso logico-giuridico dell'esclusione di responsabilità; 2) violazione dell'art. 15 d.lgs. 504/1995, per non avere applicato la regola secondo cui la prescrizione del credito d'imposta è interrotta dall'esercizio dell'azione penale e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

La decisione

La Corte accoglie entrambi i motivi. Ritiene fondato il primo perché la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente e si colloca al di sotto del minimo costituzionale, non essendo esposti i motivi in fatto e in diritto né le ragioni logiche della decisione; osserva anche che la statuizione della CTR è incompatibile con quanto emerso nel giudizio penale. Accoglie anche il secondo motivo, affermando che, in materia di accise, una volta verificato l'effetto interruttivo previsto dall'art. 15 d.lgs. 504/1995, la prescrizione riprende a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale che definisce il giudizio, indipendentemente dall'esito del processo penale e dalla partecipazione di tutti i coobbligati. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione; la loro omissione integra motivazione apparente e quindi nullità della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    L'obbligo di motivazione impone di indicare il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice; la sua mancanza o mera apparenza viola il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della decisione è un elemento essenziale della funzione giurisdizionale e non può ridursi a formule apodittiche.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto per la motivazione apparente e per la violazione dell'obbligo di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. 504/1995.

  • art. 15 d.lgs. 504/1995

    il quinto comma prevede che «la prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale»

    L'esercizio dell'azione penale interrompe la prescrizione del credito d'imposta; il nuovo termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, a prescindere dall'esito del giudizio penale e dai soggetti partecipanti.

  • d.lgs. 29 marzo 2010, n. 48

    Le modifiche apportate non hanno inciso sulla formulazione della regola sull'interruzione della prescrizione prevista dall'art. 15 d.lgs. 504/1995.

  • d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 4-ter, comma 1, lett. c

    Le modifiche successive non hanno alterato la disciplina dell'interruzione della prescrizione del credito d'imposta.

  • L. 1° dicembre 2016, n. 225

    Legge di conversione che non ha modificato la regola applicata dalla Corte in tema di decorrenza della prescrizione dopo il giudizio penale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sentenza è nulla per motivazione apparente quando si limita ad affermazioni apodittiche o stereotipate e non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • L'obbligo di motivazione richiede l'indicazione, sia pure concisa, delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, così da consentire il controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio.
  • In materia di recupero dell'accisa, se la norma prevede l'interruzione della prescrizione con l'esercizio dell'azione penale, il termine prescrizionale ricomincia a decorrere solo dal passaggio in giudicato della sentenza penale definitoria, indipendentemente dall'esito del processo penale.
  • La decorrenza del nuovo termine di prescrizione è ancorata a un fatto oggettivo, cioè al giudicato penale, e non alla specifica imputazione soggettiva né alla partecipazione di tutti i debitori coobbligati al processo penale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

Testo integrale

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