Cassazione Civile, Ordinanza n. 25617/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per omesso versamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativo all'anno 2012, notificato al titolare di una ricevitoria/centro trasmissione dati qualificato come gestore non autorizzato per conto di un bookmaker estero e, in solido, alla società bookmaker. La CTR Lombardia aveva confermato la legittimità della pretesa, ritenendo applicabile l'art. 3 d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220/2010, e aveva respinto le doglianze su contraddittorio endoprocedimentale, motivazione dell'atto, soggettività passiva, territorialità, profili costituzionali e unionale, nonché sull'esimente per obiettiva incertezza normativa. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno articolato dieci motivi: mancata notificazione del PVC al responsabile in solido e conseguente violazione del contraddittorio; difetto di motivazione dell'avviso anche sull'aliquota; erronea individuazione del soggetto passivo; contestazione del presupposto oggettivo e territoriale dell'imposta; violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza; omessa pronuncia sul principio di capacità contributiva; violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 117 Cost. per la norma interpretativa retroattiva; mancata applicazione dell'esimente per obiettiva incertezza normativa alla sanzione; violazione del diritto UE, della parità di trattamento, della non discriminazione e del legittimo affidamento, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati, ritenendo quindi infondata la censura sulla mancata notifica del PVC; ha considerato inammissibile o comunque infondato il motivo sul difetto di motivazione per mancata trascrizione dell'atto e perché l'aliquota massima era stata applicata secondo la disciplina speciale; ha ritenuto corretta la qualificazione del ricevitore e del bookmaker estero come soggetti passivi dell'imposta unica per l'attività di gestione/raccolta scommesse svolta in Italia; ha escluso la violazione dei parametri costituzionali e convenzionali, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e quella della CGUE nella causa C-788/18; ha negato rilievo all'esimente di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 per gli anni d'imposta successivi al 2010, in quanto l'incertezza normativa era stata sciolta dalla legge interpretativa; ha respinto anche le doglianze su discriminazione, libertà di stabilimento e legittimo affidamento. Le spese di legittimità sono state compensate per la sopravvenuta risoluzione delle questioni ad opera della giurisprudenza costituzionale e unionale.
Norme richiamate
d.lgs. n. 504 del 1998, art. 1
l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è dovuta per i giochi di qualunque tipo, anche se relativi a eventi svolti all'estero; la disciplina va letta in combinazione con la norma interpretativa del 2010.
d.lgs. n. 504 del 1998, art. 3
i soggetti passivi sono coloro che gestiscono i concorsi pronostici e le scommesse; la Corte conferma che la gestione in Italia per conto di terzi integra il presupposto soggettivo.
d.lgs. n. 504 del 1998, art. 4
regola aliquote e meccanismi di calcolo dell'imposta, distinguendo le varie tipologie di scommesse.
l. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. a)
chiarisce che l'imposta è comunque dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione.
l. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b)
interpreta l'art. 3 nel senso che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche telematicamente e anche per conto di soggetti esteri; se opera per conto di terzi, il terzo è obbligato in solido.
art. 7 l. n. 212 del 2000
invocato dai ricorrenti per il contraddittorio e la motivazione dell'atto, ma la Corte esclude la violazione in assenza di specifico obbligo generalizzato per i tributi non armonizzati.
art. 12 l. n. 212 del 2000
richiamato a sostegno del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte lo ritiene non decisivo nel caso.
art. 3 l. n. 241 del 1990
norma richiamata sul difetto di motivazione; la censura è respinta per inammissibilità e infondatezza.
art. 267 TFUE
richiesto il rinvio pregiudiziale, ma la Corte lo nega perché la questione è già stata compiutamente risolta dalla giurisprudenza unionale.
art. 56 TFUE
invocato per libertà di prestazione di servizi; la Corte afferma che la normativa italiana non appare discriminatoria o restrittiva nei confronti dell'operatore estero.
art. 117 Cost.
richiamato per il rispetto della CEDU e del diritto UE; la Corte esclude la violazione.
art. 53 Cost.
richiamato in tema di capacità contributiva; la Corte ritiene che il meccanismo di traslazione dell'imposta tra ricevitoria e bookmaker preservi il principio.
art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011
consente l'accertamento e la liquidazione anche in via induttiva, con applicazione dell'aliquota massima, sulla base della raccolta media provinciale desunta dal totalizzatore nazionale.
art. 24, comma 8, d.l. n. 98 del 2011
attribuisce all'Amministrazione il potere di rettifica e accertamento utilizzando anche metodi induttivi.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
l'esimente per obiettiva incertezza normativa si applica solo fino a quando l'incertezza esiste; nel caso non opera per annualità successive al 2010.
art. 132, n. 4, c.p.c.
la motivazione è sufficiente se espone concisamente i fatti e le ragioni della decisione, potendosi intendere rigettate le tesi incompatibili con essa.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per recepire per relationem le motivazioni di precedenti conformi.
art. 6 CEDU
il principio di pubblicità dell'udienza non è assoluto e può essere derogato per ragioni oggettive e razionali.
Massime di principio
- Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale: la sua omissione non comporta invalidità dell'atto se la legge speciale non lo prevede espressamente.
- In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, pur senza esaminare singolarmente ogni argomento, sia incompatibile con la tesi della parte e ne comporti il rigetto implicito.
- Nell'imposta unica sulle scommesse il presupposto impositivo è la gestione/raccolta del gioco come servizio organizzato in Italia, non la singola giocata in sé; chi realizza tale attività mediante centri di raccolta/intermediazione è soggetto passivo anche se opera per conto di un bookmaker estero.
- La norma interpretativa del 2010 ha chiarito una precedente incertezza dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1998, estendendo l'assoggettamento all'imposta anche alle attività svolte senza concessione; per i periodi successivi non è più invocabile l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa.
- La legittimità costituzionale e unionale del prelievo sui centri di raccolta scommesse dipende dalla possibilità di traslare il carico tributario nel rapporto economico tra ricevitore e bookmaker; tale meccanismo esclude, in linea di principio, la violazione della capacità contributiva e la discriminazione rispetto agli operatori esteri.
- La normativa fiscale sulle scommesse, quando si applica in modo indistinto agli operatori che raccolgono gioco sul territorio nazionale, non viola di per sé la libertà di prestazione di servizi né il principio di non discriminazione, se le restrizioni sono giustificate da obiettivi di controllo del settore, tutela dei consumatori e contrasto a evasione ed elusione.
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