Ordinanza n. 3130/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: 1) provvedimento emesso in data sconosciuta e per motivazioni sconosciute di annullamento in autotutela del precedente provvedimento di sospensione della revoca delle agevolazioni disponendo contestualmente la revoca definitiva delle agevolazioni; 2) ove e per quanto lesiva, Pec dell'1.4.2026 dell'Ufficio Legale di Medio Credito; 3) ove lesiva, nota di avvio del procedimento di revoca del 30.1.2023; 4) ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale non ancora conosciuto con riserva espressa di esperire motivi integrativi/aggiuntivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: asserito provvedimento di annullamento in autotutela della sospensione della revoca delle agevolazioni, con contestuale revoca definitiva, nonché PEC e nota di avvio del procedimento di revoca
Esito
Favorevole al resistente (gestore delle agevolazioni e amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, un asserito provvedimento di annullamento in autotutela del precedente atto con cui Mediocredito Centrale aveva sospeso la revoca degli interventi agevolativi. La sospensione era stata disposta in ragione dell'ammissione della società al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 159/2011, per la durata di due anni. Sono stati inoltre impugnati, ove lesivi, una PEC dell'Ufficio legale di Mediocredito Centrale, la nota di avvio del procedimento di revoca e ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale. La ricorrente ha contestato, in particolare, la revoca definitiva delle agevolazioni e le intimazioni di pagamento conseguenti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Dalla documentazione risultava inesistente il supposto provvedimento di annullamento in autotutela impugnato. Le intimazioni di pagamento nei confronti della società derivavano invece dal decorso del termine biennale di sospensione stabilito dal precedente provvedimento del 21 marzo 2023, il quale aveva espressamente previsto che, alla scadenza del controllo giudiziario, in mancanza di ulteriori elementi comunicati al gestore, la beneficiaria avrebbe dovuto versare al Fondo gli importi corrispondenti all'ESL/premio, maggiorati come per legge, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 123/1998. Tale atto non risultava tempestivamente impugnato. L'assenza del fumus ha reso superflua la verifica del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il giudice ha svolto una delibazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 34-bis d.lgs. 159/2011
ammissione della ricorrente al controllo giudiziario
L'ammissione al controllo giudiziario aveva giustificato la sospensione degli interventi agevolativi per due anni.
art. 9 d.lgs. 123/1998
sarà tenuto a versare al Fondo gli importi pari all’ESL/premio [...] maggiorati come per legge
È stato richiamato quale base degli effetti economici previsti alla scadenza del periodo di sospensione, in assenza di ulteriori elementi portati a conoscenza del gestore.
Massime di principio
- La domanda cautelare è priva di fumus boni iuris quando l'atto principale impugnato risulta inesistente e gli effetti lesivi lamentati derivano, invece, da un precedente provvedimento non tempestivamente impugnato.
- Quando un provvedimento amministrativo dispone la sospensione temporanea di determinati effetti e individua espressamente la scadenza e le conseguenze del decorso del termine, gli effetti successivi possono operare direttamente in forza di tale provvedimento, senza necessità di un ulteriore atto di autotutela, salvo quanto diversamente previsto.
- L'assenza del fumus boni iuris rende superflua la valutazione del periculum in mora ai fini del rigetto della domanda cautelare.
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