Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3130/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti: 1) provvedimento emesso in data sconosciuta e per motivazioni sconosciute di annullamento in autotutela del precedente provvedimento di sospensione della revoca delle agevolazioni disponendo contestualmente la revoca definitiva delle agevolazioni; 2) ove e per quanto lesiva, Pec dell'1.4.2026 dell'Ufficio Legale di Medio Credito; 3) ove lesiva, nota di avvio del procedimento di revoca del 30.1.2023; 4) ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale non ancora conosciuto con riserva espressa di esperire motivi integrativi/aggiuntivi.

Giustizia amministrativa202604899

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: asserito provvedimento di annullamento in autotutela della sospensione della revoca delle agevolazioni, con contestuale revoca definitiva, nonché PEC e nota di avvio del procedimento di revoca

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore delle agevolazioni e amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, un asserito provvedimento di annullamento in autotutela del precedente atto con cui Mediocredito Centrale aveva sospeso la revoca degli interventi agevolativi. La sospensione era stata disposta in ragione dell'ammissione della società al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 159/2011, per la durata di due anni. Sono stati inoltre impugnati, ove lesivi, una PEC dell'Ufficio legale di Mediocredito Centrale, la nota di avvio del procedimento di revoca e ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale. La ricorrente ha contestato, in particolare, la revoca definitiva delle agevolazioni e le intimazioni di pagamento conseguenti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. Dalla documentazione risultava inesistente il supposto provvedimento di annullamento in autotutela impugnato. Le intimazioni di pagamento nei confronti della società derivavano invece dal decorso del termine biennale di sospensione stabilito dal precedente provvedimento del 21 marzo 2023, il quale aveva espressamente previsto che, alla scadenza del controllo giudiziario, in mancanza di ulteriori elementi comunicati al gestore, la beneficiaria avrebbe dovuto versare al Fondo gli importi corrispondenti all'ESL/premio, maggiorati come per legge, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 123/1998. Tale atto non risultava tempestivamente impugnato. L'assenza del fumus ha reso superflua la verifica del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il giudice ha svolto una delibazione sommaria del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    ammissione della ricorrente al controllo giudiziario

    L'ammissione al controllo giudiziario aveva giustificato la sospensione degli interventi agevolativi per due anni.

  • art. 9 d.lgs. 123/1998

    sarà tenuto a versare al Fondo gli importi pari all’ESL/premio [...] maggiorati come per legge

    È stato richiamato quale base degli effetti economici previsti alla scadenza del periodo di sospensione, in assenza di ulteriori elementi portati a conoscenza del gestore.

Massime di principio

  • La domanda cautelare è priva di fumus boni iuris quando l'atto principale impugnato risulta inesistente e gli effetti lesivi lamentati derivano, invece, da un precedente provvedimento non tempestivamente impugnato.
  • Quando un provvedimento amministrativo dispone la sospensione temporanea di determinati effetti e individua espressamente la scadenza e le conseguenze del decorso del termine, gli effetti successivi possono operare direttamente in forza di tale provvedimento, senza necessità di un ulteriore atto di autotutela, salvo quanto diversamente previsto.
  • L'assenza del fumus boni iuris rende superflua la valutazione del periculum in mora ai fini del rigetto della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieControllo giudiziario
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.