Cassazione Civile, Ordinanza n. 20053/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso tra un dirigente/direttore generale e la Regione Puglia nell'ambito dell'A.R.I.F. Il lavoratore ha adito il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: l'accertamento dell'illegittimità di una delibera della Giunta regionale n. 1168/2019 e la sua disapplicazione incidentale; la declaratoria di nullità, illegittimità o invalidità del licenziamento disposto il 23 luglio 2019 con effetti retroattivi dal 10 maggio 2019; la condanna della Regione e dell'A.R.I.F. al pagamento delle retribuzioni sino alla naturale scadenza del contratto e al risarcimento dei danni non patrimoniali. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sostenendo che la cessazione del rapporto sarebbe dipesa non da un atto di gestione del rapporto di lavoro, ma da un atto di macro-organizzazione della Regione, espressivo di potere amministrativo, quindi devoluto alla giurisdizione del giudice amministrativo. La questione sottoposta alle Sezioni Unite è dunque se la domanda, pur coinvolgendo la disapplicazione di un atto amministrativo presupposto, abbia ad oggetto un diritto soggettivo derivante dal rapporto di lavoro privatizzato, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, oppure una controversia sulla legittimità dell'atto amministrativo di organizzazione, con giurisdizione amministrativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso per regolamento di giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, individuato nel Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro. Ha affermato che il petitum sostanziale riguarda il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e la dedotta illegittima risoluzione del medesimo, con richiesta di prosecuzione del rapporto o di reintegra/per equivalente e delle relative conseguenze retributive e risarcitorie. L'eventuale delibera regionale presupposta ha natura di atto amministrativo incidentale e può essere disapplicata dal giudice ordinario se illegittima, senza spostare la giurisdizione. Il giudice di merito provvederà anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 414 c.p.c.
ricorso ex art. 414 cod. proc. civ.
norma processuale utilizzata per introdurre il giudizio di merito davanti al giudice del lavoro
art. 41 c.p.c.
regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ.
strumento utilizzato per investire le Sezioni Unite della questione di giurisdizione
art. 4 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
violazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 248 del 1865 all. E
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sul riparto di giurisdizione e sulla disapplicazione degli atti amministrativi
art. 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
violazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 248 del 1865 all. E
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sul riparto di giurisdizione e sulla disapplicazione degli atti amministrativi
art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ... incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali ... ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti
nel pubblico impiego privatizzato la giurisdizione ordinaria sussiste anche quando vengano in rilievo atti amministrativi presupposti, che il giudice ordinario può disapplicare se illegittimi
art. 7 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 104 del 2010
richiamato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione amministrativa sugli atti di macro-organizzazione
L. reg. Puglia n. 19/2009
legge regionale n. 19/2009
indicata come fonte normativa che avrebbe attribuito funzioni ai Commissari e inciso sulla cessazione del rapporto
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il criterio decisivo per individuare la giurisdizione è il petitum sostanziale, da ricavarsi dalla causa petendi e dal rapporto dedotto in giudizio, e non il mero petitum formale.
- Se la controversia ha ad oggetto un diritto soggettivo derivante da un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, anche quando siano contestati atti amministrativi presupposti.
- La presenza di un atto amministrativo di macro-organizzazione non sposta la giurisdizione al giudice amministrativo quando tale atto rilevi solo incidentalmente rispetto alla domanda volta a ottenere la prosecuzione del rapporto, il riconoscimento di differenze retributive o la tutela contro un asserito licenziamento illegittimo.
- Il giudice ordinario, se l'atto amministrativo presupposto è rilevante ai fini della decisione, può disapplicarlo incidenter tantum ove lo ritenga illegittimo.
- Le controversie concernenti il conferimento, la revoca o la cessazione di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego privatizzato, quando incidano su posizioni di diritto soggettivo di fonte negoziale, appartengono alla giurisdizione ordinaria.
- rami
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