Cassazione Civile, Ordinanza n. 22135/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società socia di una società per azioni e la società stessa hanno promosso ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, nel giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale societario, aveva dichiarato inammissibile la loro impugnazione incidentale tardiva. La lite trae origine da un arbitrato attivato da una socia contro vari amministratori, sindaci e un direttore generale per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da asserite gravi irregolarità nella gestione. Il lodo aveva accertato conflitti di interessi, carenze di vigilanza dei sindaci e responsabilità per violazione di obblighi societari, condannando amministratori e sindaci al risarcimento, in parte con liquidazione equitativa. In appello, alcuni componenti degli organi sociali avevano impugnato il lodo; la Corte territoriale aveva rigettato le impugnazioni principali, ma aveva dichiarato inammissibili quelle incidentali tardive della socia e della società. Il ricorso principale censurava la falsa applicazione dell'art. 334 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva della creditrice, sul presupposto che l'assetto di interessi non fosse stato inciso dalle impugnazioni principali, nonostante la solidarietà passiva tra i debitori. I ricorsi incidentali contestavano, da un lato, l'inammissibilità di alcune doglianze del sindaco relative all'accertamento della sua responsabilità e alla liquidazione del danno; dall'altro, la motivazione del lodo e della sentenza d'appello nella parte in cui avevano ritenuto sufficiente e congrua la liquidazione equitativa del danno, parametrata al compenso degli amministratori e sindaci di società analoghe.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale e il ricorso incidentale proposto da due dei coobbligati, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di un altro sindaco, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione anche per le spese. Ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva della creditrice, osservando che l'impugnazione di alcuni debitori solidali è idonea a incidere sull'assetto di interessi e può giustificare l'impugnazione tardiva della controparte per evitare una soccombenza più grave. Ha inoltre ritenuto fondato il motivo con cui si contestava la sufficienza della motivazione sulla liquidazione equitativa del danno, poiché il giudice/arbitro deve indicare in modo coerente e comprensibile i parametri utilizzati e la loro pertinenza rispetto al pregiudizio dedotto. Sono invece state dichiarate inammissibili le censure del sindaco Bifulco perché, in parte, nuove rispetto al motivo d'impugnazione originario e, in parte, dirette a introdurre in cassazione questioni non tempestivamente dedotte nel giudizio di impugnazione del lodo.
Norme richiamate
art. 35 statuto sociale
clausola compromissoria statutaria posta a fondamento dell'arbitrato societario.
d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, artt. 34 e ss.
la disciplina non esclude la devoluzione delle controversie societarie ad arbitrato irrituale; nel caso, però, la clausola è stata interpretata come riferita ad arbitrato rituale.
art. 2391 c.c.
richiamato come obbligo di preventiva segnalazione in caso di conflitto di interessi degli amministratori.
art. 2409 c.c.
procedimento da cui provenivano accertamenti e relazione tecnica utilizzati nel giudizio arbitrale; la loro formazione in quel procedimento non precludeva il contraddittorio nel successivo arbitrato se gli atti erano conoscibili e contestabili.
art. 6-ter d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286
richiamato quale divieto di subvezione, la cui violazione era stata accertata nel lodo.
art. 334 c.p.c.
l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando l'impugnazione principale incide sull'assetto di interessi derivante dalla decisione, anche se proposta nei confronti di parti diverse dall'impugnante principale, in particolare nei rapporti di solidarietà passiva.
art. 99 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti incidentali per denunciare vizi della sentenza e dell'interpretazione dei motivi di impugnazione.
art. 112 c.p.c.
l'eccezione di omesso esame di un motivo o di una domanda richiede specifica allegazione; non basta contrapporre la propria lettura dell'atto a quella del giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
richiamato in relazione alla censura sulla valutazione delle prove e sulla liquidazione del danno.
art. 823 n. 5 c.p.c.
la carenza o l'inidoneità della motivazione del lodo è deducibile come vizio del lodo arbitrale nei limiti previsti dalla disciplina dell'arbitrato.
art. 829, primo comma, n. 5 c.p.c.
consente l'impugnazione del lodo per nullità in caso di motivazione mancante o gravemente carente, o di contraddizioni inconciliabili.
art. 829, terzo comma, c.p.c.
le violazioni di norme di diritto sul merito del rapporto sono deducibili solo se la clausola compromissoria le consente; altrimenti sono inammissibili.
art. 111, sesto comma, Cost.
la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale di intelligibilità, soprattutto quando si procede a liquidazione equitativa del danno.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di contenuto della motivazione.
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione alla prova del danno e all'onere di allegazione e dimostrazione.
art. 1226 c.c.
la liquidazione equitativa richiede una motivazione che espliciti i criteri adottati e il peso attribuito ai fattori considerati.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione del lodo, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando l'impugnazione principale, anche se proposta da alcuni soltanto dei coobbligati, mette in discussione l'assetto di interessi originario e può aggravare la posizione dell'altra parte, specie nei rapporti di solidarietà passiva.
- La solidarietà tra debitori rafforza la posizione del creditore: l'impugnazione proposta da alcuni condebitori può rendere attuale l'interesse del creditore a proporre impugnazione tardiva per evitare una riduzione delle possibilità di soddisfazione del credito o il rischio di restituzioni.
- Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, la specificità dei motivi è rigorosa: non possono essere introdotte in cassazione censure nuove o diverse rispetto a quelle dedotte nell'atto di impugnazione del lodo.
- Il vizio di motivazione del lodo ricorre solo se la motivazione è del tutto mancante, apparente, incomprensibile o contraddittoria in modo insanabile; non è sufficiente una mera critica alla valutazione delle prove o all'apprezzamento del merito.
- La liquidazione equitativa del danno non può essere arbitraria: il decisore deve indicare criteri ragionevoli, verificabili e pertinenti rispetto al pregiudizio allegato, esplicitando il percorso logico seguito e il peso attribuito ai fattori considerati.
- L'utilizzo di elementi probatori formati in altro procedimento non viola di per sé il contraddittorio, purché tali elementi siano portati a conoscenza delle parti e queste possano esaminarli e difendersi su di essi.
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