Cassazione Civile, Ordinanza n. 34231/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione amministrativa irrogata per l'asserito esercizio abusivo di un servizio di trasporto persone a pagamento mediante autovettura, in difetto di licenza taxi. In primo grado l'opposizione alla sanzione era stata rigettata; il tribunale aveva poi confermato il rigetto dell'appello, ritenendo provata la condotta illecita sulla base delle dichiarazioni rese dall'autista nell'immediatezza del controllo e di elementi presuntivi ritenuti univoci. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 23 della legge n. 689 del 1981 e degli artt. 530 e 533 c.p.p., sostenendo che mancasse una prova certa dello svolgimento di trasporto di persone a pagamento; con il secondo motivo hanno denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., assumendo che il giudice di merito avesse fondato la decisione su mere congetture e non su presunzioni gravi, precise e concordanti. La parte intimata non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse motivato in modo sufficiente, valorizzando dichiarazioni dell'autista, non smentite, e traendone una prova presuntiva dell'illecito; la censura dei ricorrenti si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della parte intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale con proposta del relatore
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato quale parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 13 l. n. 689 del 1981
richiamato dai ricorrenti come norma violata in tema di sanzioni amministrative
art. 23 l. n. 689 del 1981
richiamato dai ricorrenti come norma violata in tema di opposizione a sanzione amministrativa
art. 530 c.p.p.
richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di prova certa dell'illecito
art. 533 c.p.p.
richiamato dai ricorrenti per contestare il criterio di valutazione della prova
art. 2729 c.c.
richiamato in relazione alla prova presuntiva e ai requisiti delle presunzioni semplici
art. 115 c.p.c.
richiamato come parametro sulla disponibilità e valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
richiamato come parametro sulla valutazione delle prove da parte del giudice
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia motivato in modo logicamente coerente e costituzionalmente sufficiente.
- La prova dell'illecito amministrativo può essere desunta anche in via presuntiva da dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti e da circostanze fattuali univoche, purché il ragionamento inferenziale sia plausibile e non meramente congetturale.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in un dissenso sulla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, se la decisione mostra di avere effettivamente considerato le prove acquisite.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di attività difensiva della parte intimata, la regolazione delle spese secondo le regole del caso concreto e, quando ricorrono i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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