Cassazione Penale, Ordinanza n. 32349/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Il testo disponibile non specifica il contenuto concreto delle censure, ma la Corte rileva che esse sono inammissibili perché non rientrano tra i motivi deducibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In particolare, il ricorso non concerne l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando l'indeducibilità delle censure alla luce dei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura indicata nel dispositivo, il cui importo non è riportato nel testo disponibile.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
La sentenza impugnata è stata emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per specifici motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.
Massime di principio
- Contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per i motivi specificamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse da quelle relative alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o alla legalità della pena o della misura di sicurezza sono inammissibili.
- Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento propone esclusivamente doglianze estranee ai limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la Corte può dichiararlo inammissibile senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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