Cassazione Penale, Sentenza n. 32190/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) avverso la sentenza della Prima Sezione della Corte di Cassazione del 09/06/2023, che aveva rigettato i ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 23/06/2022 (che aveva ritenuto la loro responsabilità per associazione di tipo mafioso), salvo l'annullamento con rinvio limitato della condanna di Spina Addolorata per il capo E). I ricorrenti denunciano un errore percettivo e omissioni nella lettura degli atti di legittimità: omissione di esame di argomenti difensivi decisivi (fra cui presunta indipendenza/assenza di continuità fra clan Torino e clan Genidoni), ignorata o travisata valenza di testimonianze favorevoli (ufficiali di polizia giudiziaria), valutazioni errate sulle intercettazioni e sulle loro interpretazioni, uso di atti non definitivi come fonti di prova (riferimento all'art. 238-bis c.p.p.), errata attribuzione di omicidi e omissione di valutazioni sulla credibilità dei collaboratori di giustizia, con la conseguente inesistenza degli elementi costitutivi del reato di associazione mafiosa per molti imputati.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché estranei all'ipotesi del comma 1 dell'art. 625-bis c.p.p.: i motivi dedotti attengono a valutazioni di merito e al tessuto motivazionale della decisione di legittimità (interpretazione delle prove, credibilità dei collaboratori, valutazione delle intercettazioni, preferenza di una prova rispetto ad un'altra), materie non sindacabili con il rimedio per errore di fatto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo la quale il rimedio è ammesso solo per errori materiali/percettivi (svista interna o omissione di atto processuale di rilevanza decisiva) e non per errori di giudizio. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, non essendosi esclusa colpa nella formulazione dei motivi, al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Il rimedio è ammesso solo per errore materiale o di fatto di natura percettiva (svista interna o omissione di atto processuale decisivo). Non è ammesso per censure valutative o di merito; l'errore deve essere stato decisivo e capace di aver determinato una pronuncia diversa.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità conseguono le spese del procedimento; la Corte ha altresì disposto, considerata la possibile colpa nella formulazione dei motivi, il pagamento di una somma (qui euro 3.000) alla Cassa delle ammende.
art. 238-bis cod. proc. pen.
La difesa aveva denunciato violazione per uso di decisioni non irrevocabili come prova; la Corte ha considerato tali doglianze come temi di natura valutativa riconducibili alla valutazione delle fonti e non idonee a fondare il rimedio per errore di fatto.
art. 637 comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento testuale usato dalla Corte per sottolineare il principio che il sistema non consente una revisione indifferenziata di pronunce irrevocabili; richiamo in ordine alla limitazione dell'accesso a rimedi che trasformino il ricorso in una generale revisione delle decisioni definitive.
Art. 6 § 1 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
La Corte richiama la giurisprudenza della CEDU per affermare che l'obbligo di motivazione non impone la risposta dettagliata punto per punto a ciascun argomento difensivo; ciò rafforza il limite alla ricostruzione del giudice di legittimità e la non evasività delle critiche difensive come motivo di errore di fatto.
Massime di principio
- Il ricorso per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori materiali o percettivi (svista interna, omissione di atto processuale presente nel fascicolo) e non per rivisitazioni del merito o delle valutazioni probatorie.
- Per essere accolto l'errore di fatto deve essere decisivo: occorre dimostrare che, senza l'errore, la decisione della Corte di legittimità sarebbe stata diversa.
- Critiche sulla valutazione della prova (credibilità dei collaboratori, interpretazione delle intercettazioni, ricostruzione fattuale) sono, di regola, questioni di merito non sindacabili con questo rimedio e portano all'inammissibilità.
- L'omessa disamina di un motivo può giustificare il rimedio solo se si prova che l'omissione riguardava un argomento di valenza dirimente rispetto alla ratio decidendi; altrimenti è inammissibile.
- Presentare ricorsi di questo tipo espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni (Cassa delle ammende) se emerge colpa nella formulazione di motivi manifestamente infondati.
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