Cassazione Penale, Ordinanza n. 02053/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Padova che, su concorde richiesta delle parti, aveva applicato la pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato continuato di rapina, furto e detenzione di armi da sparo. Con l'unico motivo ha dedotto erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che il giudice non avrebbe dovuto limitarsi a recepire l'accordo tra le parti ma avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e non consentito nel giudizio di legittimità avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Ha rilevato che le deduzioni difensive consistevano in affermazioni apodittiche, prive di un reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e non idonee a far emergere errori valutativi palesi. Ha inoltre osservato che il giudice aveva motivatamente escluso la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e aveva ritenuto congrua la pena concordata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Nel rito di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice deve verificare se emergano evidenti cause di proscioglimento; nel caso concreto la Corte ha ritenuto legittima la motivazione con cui il giudice di merito aveva escluso la loro sussistenza sulla base degli atti.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è inammissibile un motivo che si limiti a denunciare in modo astratto e apodittico un vizio di motivazione senza indicare specifici errori logici o giuridici immediatamente ricavabili dalla sentenza impugnata.
- Il controllo del giudice di legittimità sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è limitato: non può tradursi in una nuova valutazione sostitutiva dell'accordo processuale, ma soltanto nella verifica della presenza di vizi manifesti o dell'omessa rilevazione di cause di proscioglimento evidenti ex art. 129 c.p.p.
- Nel rito speciale del patteggiamento è sufficiente una motivazione che dia conto dell'esclusione dei presupposti per il proscioglimento e della congruità del trattamento sanzionatorio concordato, purché immune da vizi logici e giuridici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove risulti una colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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