Regolamento (UE) 2021/1080
Regolamento (UE) 2021/1080 della Commissione del 28 giugno 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i Principi contabili internazionali (IAS) 16, 37 e 41 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, 3 e 9 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei principi contabili internazionali adottati nell’Unione, recependo modifiche minori e il ciclo annuale di miglioramenti IFRS 2018-2020 pubblicati dallo IASB nel maggio 2020. Le modifiche interessano IAS 16, IAS 37, IAS 41, IFRS 1, IFRS 3 e IFRS 9, con chiarimenti su costi, accantonamenti, aggregazioni aziendali, prima adozione e strumenti finanziari. Le imprese devono applicarle, in via generale, ai bilanci degli esercizi che iniziano il 1º gennaio 2022 o successivamente, con talune transitorie e possibilità di applicazione anticipata.
Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 aggiornando l’adozione nell’UE di taluni IAS e IFRS (IAS 16, 37 e 41; IFRS 1, 3 e 9) con chiarimenti e miglioramenti annuali pubblicati dallo IASB nel 2020.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese che redigono il bilancio conformemente ai principi contabili internazionali adottati nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, in particolare alle società soggette all’obbligo o alla facoltà di utilizzare gli IFRS nel bilancio consolidato o, se del caso, nel bilancio d’esercizio secondo il diritto nazionale applicabile. Le modifiche riguardano gli IAS/IFRS indicati nel regolamento e si applicano nel SEE, con efficacia per gli esercizi che iniziano il 1º gennaio 2022 o successivamente; per alcune modifiche è ammessa l’applicazione anticipata. Il regolamento non introduce un nuovo quadro generale, ma aggiorna l’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 per i principi specificamente elencati.
Regolamento (UE) 2021/1080 della Commissione: modifica di taluni IAS e IFRS adottati nell’UE
Il regolamento aggiorna il regolamento (CE) n. 1126/2008, che contiene i principi contabili internazionali adottati nell’Unione ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002. L’intervento recepisce modifiche minori e il ciclo annuale di miglioramenti IFRS 2018-2020 pubblicati dallo IASB il 14 maggio 2020, con l’obiettivo di chiarire, razionalizzare e rendere più coerente l’applicazione di diversi standard contabili.
Contesto e base giuridica
La Commissione agisce in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Dopo consultazione dell’EFRAG, conclude che le modifiche agli IAS 16, 37 e 41 e agli IFRS 1, 3 e 9 soddisfano i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Il testo è adottato anche in conformità al parere del comitato di regolamentazione contabile.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano le imprese che applicano gli IFRS adottati nell’Unione, in particolare quelle che redigono bilanci conformemente ai principi contabili internazionali incorporati nel diritto UE. L’oggetto del regolamento non è la disciplina generale del bilancio, ma l’aggiornamento di specifici principi già presenti nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008.
IAS 16: costi di messa in funzione e informativa
Nel principio sugli immobili, impianti e macchinari vengono chiariti i costi direttamente imputabili e il trattamento dei proventi generati da elementi prodotti durante il periodo di verifica del corretto funzionamento dell’attività. Il nuovo paragrafo 20A stabilisce che tali proventi e i relativi costi siano imputati all’utile o perdita d’esercizio secondo i principi applicabili, con valutazione del costo secondo IAS 2. Il nuovo paragrafo 74A introduce ulteriori informazioni integrative, tra cui:
- il risarcimento da terzi imputato a utile/perdita per elementi danneggiati, perduti o dismessi;
- i proventi e i costi relativi agli elementi prodotti non riconducibili ad attività ordinarie, con indicazione della voce del conto economico complessivo che li include. Le disposizioni transitorie prevedono applicazione retroattiva limitata e rilevazione dell’effetto cumulativo come rettifica del patrimonio netto di apertura.
IAS 37: contratti onerosi
Per i contratti onerosi il nuovo paragrafo 68A definisce i costi necessari all’adempimento come costi direttamente correlati al contratto, includendo sia i costi incrementali sia la ripartizione di altri costi direttamente correlati, come l’ammortamento di beni impiegati nell’adempimento. Il paragrafo 69 viene coordinato per precisare che, prima di rilevare un accantonamento specifico, devono essere considerate eventuali perdite di valore delle attività usate per eseguire il contratto. L’adozione avviene senza riesposizione dei dati comparativi, con imputazione dell’effetto cumulativo al patrimonio netto iniziale.
IFRS 3: rilevazione in aggregazioni aziendali
Le modifiche all’IFRS 3 incidono sulla rilevazione iniziale delle attività e passività acquisite nel metodo dell’acquisizione. Viene chiarito che l’acquirente deve identificare passività e passività potenziali rientranti nello IAS 37 o nell’IFRIC 21 sulla base delle relative definizioni e criteri; per le passività potenziali assunte in aggregazioni aziendali, la rilevazione è consentita se si tratta di obbligazioni attuali da eventi passati con fair value attendibilmente determinabile, anche se l’esborso è improbabile. Le attività potenziali non sono invece rilevate alla data di acquisizione. Le nuove regole si applicano alle acquisizioni con data di acquisizione dal primo esercizio che inizia il 1º gennaio 2022 o successivamente.
IFRS 1 e differenze cumulative di conversione
Nel quadro dell’IFRS 1, il ciclo di miglioramenti consente a determinate controllate, collegate e joint venture che si avvalgono dell’esenzione prevista di utilizzare, per le differenze cumulative di conversione, il valore contabile che risulterebbe nel bilancio consolidato della controllante alla data di passaggio agli IFRS. L’opzione opera con riferimento alle gestioni estere e presuppone che non si effettuino rettifiche per consolidamento e per l’aggregazione aziendale che ha determinato il controllo. Si applica dai bilanci degli esercizi che iniziano il 1º gennaio 2022 o successivamente; l’applicazione anticipata deve essere indicata.
IFRS 9: estinzione di passività finanziarie e costi di modifica
Le modifiche all’IFRS 9 riguardano il trattamento contabile di modifiche o scambi di passività finanziarie. Il regolamento conferma e chiarisce il criterio per valutare se i termini siano sostanzialmente difformi e disciplina la contabilizzazione di costi e commissioni sostenuti:
- se lo scambio o la modifica sono trattati come estinzione, costi e commissioni sono rilevati nell’utile o perdita;
- se non sono trattati come estinzione, tali costi rettificano il valore contabile della passività e sono ammortizzati lungo la durata residua. Le disposizioni transitorie si applicano alle passività finanziarie modificate o scambiate all’inizio o dopo l’inizio del primo esercizio di applicazione.
IAS 41: fair value in agricoltura
La modifica allo IAS 41 precisa che non devono essere inclusi nel fair value i flussi finanziari relativi al finanziamento dell’attività o al ripristino delle attività biologiche dopo il raccolto, come i costi di ripiantumazione dopo il taglio. La regola si applica alle valutazioni del fair value dall’inizio del primo esercizio che cominci il 1º gennaio 2022 o successivamente, con possibilità di applicazione anticipata.
Entrata in vigore, applicazione e effetti pratici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In termini operativi, le imprese devono adeguare i propri processi di redazione del bilancio alle nuove formulazioni degli standard interessati a partire, in linea generale, dagli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2022, tenendo conto delle specifiche norme transitorie di ciascun principio e delle eventuali informative richieste in caso di applicazione anticipata.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008
L’articolo 1 modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire le modifiche a IAS 16, IAS 37, IAS 41, IFRS 1, IFRS 3 e IFRS 9, come riportate nell’allegato del regolamento. Si tratta di un aggiornamento tecnico dell’acquis contabile UE, non di una disciplina autonoma.
IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
Sono modificati i paragrafi 17 e 74 e aggiunti i paragrafi 20A, 74A, 80D e 81N. Viene chiarito che i costi per verificare il buon funzionamento dell’attività possono rientrare tra i costi direttamente imputabili; i proventi derivanti da elementi prodotti durante la fase di messa in funzione devono essere rilevati nell’utile/perdita d’esercizio, con valutazione secondo IAS 2. Sono inoltre richieste nuove informazioni integrative sui risarcimenti da terzi e sui proventi/costi relativi agli elementi prodotti non derivanti da attività ordinarie. Le disposizioni transitorie prevedono applicazione retroattiva limitata agli elementi portati nel luogo e nella condizione necessaria all’uso previsto all’inizio o dopo l’inizio del primo periodo presentato, con imputazione dell’effetto cumulativo agli utili portati a nuovo o altra componente del patrimonio netto.
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
È introdotto il paragrafo 68A e sono modificati i paragrafi 69, 94A e 105. Il regolamento precisa che un contratto è oneroso quando i costi non discrezionali necessari all’adempimento superano i benefici economici attesi; i costi necessari comprendono i costi incrementali e la ripartizione di altri costi direttamente correlati, come l’ammortamento di beni utilizzati per l’esecuzione. Prima di rilevare uno specifico accantonamento per contratto oneroso, l’entità rileva eventuali perdite di valore delle attività impiegate. Le modifiche si applicano ai contratti non ancora integralmente adempiuti all’inizio del primo esercizio di applicazione, senza riesposizione dei comparativi, con rettifica cumulativa del patrimonio netto.
IFRS 3 Aggregazioni aziendali
Sono modificati i paragrafi 11, 14, 21, 22 e 23 e aggiunti i paragrafi 21A, 21B, 21C, 23A e 64Q. Le modifiche chiariscono i criteri di rilevazione di attività e passività identificabili acquisite e le eccezioni per passività e passività potenziali che rientrerebbero nello IAS 37 o nell’IFRIC 21. In particolare, per talune passività potenziali assunte in un’aggregazione aziendale, l’acquirente le rileva alla data di acquisizione se si tratta di obbligazioni attuali derivanti da eventi passati e il fair value è attendibilmente determinabile, anche se è improbabile l’impiego di risorse. Le attività potenziali non sono rilevate alla data di acquisizione. Le modifiche si applicano alle aggregazioni aziendali con data di acquisizione coincidente con o successiva all’inizio del primo esercizio dal 1º gennaio 2022, con applicazione anticipata condizionata.
IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
È modificato il paragrafo D1, lettera f), e aggiunto il paragrafo D13A, nell’ambito del ciclo annuale di miglioramenti IFRS 2018-2020. Viene consentito a talune controllate, collegate e joint venture che si avvalgono dell’esenzione di cui al paragrafo D16, lettera a), di misurare le differenze cumulative di conversione in base al valore contabile che sarebbe iscritto nel bilancio consolidato della controllante alla data di passaggio agli IFRS, senza rettifiche da consolidamento e da aggregazione aziendale. Applicazione dal 1º gennaio 2022, con possibilità di applicazione anticipata e obbligo di informativa in caso di adozione anticipata.
IFRS 9 Strumenti finanziari
Sono aggiunti i paragrafi 7.1.9, 7.2.35 e B3.3.6A e modificato il paragrafo B3.3.6. Il regolamento chiarisce il criterio del 10% per stabilire quando una modifica o uno scambio di passività finanziarie è sostanzialmente differente e specifica il trattamento di costi e commissioni: se l’operazione è contabilizzata come estinzione, tali costi sono rilevati nell’utile/perdita; altrimenti rettificano il valore contabile della passività e sono ammortizzati lungo la durata residua. Le modifiche si applicano alle passività finanziarie modificate o scambiate all’inizio dell’esercizio di prima applicazione o successivamente, dal 1º gennaio 2022, con applicazione anticipata consentita.
IAS 41 Agricoltura
È modificato il paragrafo 22 e aggiunto il paragrafo 65. Si chiarisce che nel fair value non si includono i flussi finanziari legati al finanziamento dell’attività o al ripristino delle attività biologiche dopo il raccolto, come il costo di ripiantare alberi dopo il taglio. La modifica si applica alle valutazioni del fair value dall’inizio o dopo l’inizio del primo esercizio che comincia il 1º gennaio 2022 o successivamente, con applicazione anticipata possibile.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2 stabilisce che le imprese applicano le modifiche al più tardi a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1º gennaio 2022 o successivamente, salvo i casi in cui gli IFRS modificati consentono un’applicazione anticipata. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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