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Sentenza

Sentenza n. 55/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento a) della deliberazione di Consiglio Comunale di Terni n. 78 del 20.11.2023, pubblicata sul BUR del 2.1.2024, di variante parziale delle NTA del PRG OP, art 1, nella parte in cui, recependo il Documento Unico di Programmazione delle attività commerciali, inserisce la proprietà della ricorrente nelle zone a destinazione a vocazione commerciale diffusa con limitazione degli esercizi commerciali alla categoria M1; b) della deliberazione di adozione della variante contestata n. 29/2023, con cui si approva anche il Documento Unico di Programmazione commerciale sopra citato, della delibera di Giunta n. 329/2023 richiamata dalla deliberazione n. 78/2023, e delle relative NTA, negli stessi limiti indicati sub a), inclusi gli artt. 3 e 7 delle stesse NTA; nonché di qualsiasi altro atto adottato/approvato nel relativo procedimento che abbia avuto l’effetto di introdurre la limitazione contestata, ivi inclusa la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2019; e per quanto occorrer possa c) degli atti approvati dalla Giunta regionale in materia di programmazione commerciale triennale, nella denegata ipotesi in cui contengano disposizioni atte a giustificare le decisioni comunali impugnate sub a) e b); nonché per il risarcimento del danno patito (richiesta avanzata nei soli confronti del Comune di Terni) per effetto dell’enorme deprezzamento della proprietà della ricorrente.

Giustizia amministrativa202400105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni comunali e atti connessi recanti una variante alle NTA del PRG e la limitazione della localizzazione degli esercizi commerciali alla categoria M1, nonché domanda risarcitoria per il deprezzamento della proprietà

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Terni n. 78 del 20 novembre 2023, la deliberazione di adozione della variante n. 29/2023, la deliberazione di Giunta n. 329/2023, le relative NTA, il Documento Unico di Programmazione delle attività commerciali e gli ulteriori atti connessi, nella parte in cui la sua proprietà era stata inclusa nelle zone a vocazione commerciale diffusa con limitazione degli esercizi alla categoria M1, anziché consentire la localizzazione di strutture M2. Ha inoltre proposto, nei confronti del Comune, una domanda di risarcimento del danno conseguente al deprezzamento della proprietà. Dal testo della sentenza non risultano esaminati nel merito i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La decisione

La ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il risultato perseguito, poiché il Comune di Terni, con deliberazione n. 115/2024, ha modificato la disciplina consentendo la localizzazione delle strutture M2, in conformità alla programmazione urbanistica originaria. Il Comune ha aderito alla richiesta di definizione del giudizio. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’interesse sostanziale azionato era stato integralmente soddisfatto. Le spese di giudizio sono state compensate integralmente tra le parti, in considerazione della complessità della controversia e della non opposizione della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sentenza ... dichiara cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del processo, l’amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione modifica la disciplina impugnata in modo da soddisfare integralmente il risultato sostanziale perseguito dal ricorrente.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone la piena soddisfazione della pretesa azionata, non la mera sopravvenienza di un atto astrattamente favorevole.
  • Quando la controversia viene definita per cessazione della materia del contendere e la parte interessata non si oppone, le spese possono essere integralmente compensate in ragione della complessità della controversia.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interessePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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