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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34199/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso di cassazione deduceva, in sintesi, la mancanza della prova del dolo iniziale e l'erronea valutazione, da parte della Corte d'appello, della successiva condotta di Vaccarella (dolo in esecuzione). Si contestava altresì la qualificazione della vicenda negoziale (conferimenti soci e scrittura privata) e la motivazione ritenuta illogica o contraddittoria in rapporto alla sussistenza del dolo; si denunciava inoltre l'omissione di valutazione del giudicato assolutorio nei confronti di una coimputata e la carenza di motivazione sulla graduazione della pena e sulla richiesta di non menzione della condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali. Sul piano civile ha invece rigettato il ricorso, confermando le statuizioni civili della sentenza di merito; ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile. In motivazione la Corte ha ritenuto che non fosse ammissibile un giudizio sommario di manifesta infondatezza del ricorso (anche per l'omessa motivazione sulla non menzione), ha richiamato il principio relativo alla "doppia conforme" limitando la sindacabilità in Cassazione salvo che il giudice d'appello abbia utilizzato elementi probatori nuovi, e ha condiviso la valutazione del dolo nella fase esecutiva così come svolta dalla Corte d'appello; tuttavia la prescrizione intervenuta ha estinto il reato penalmente.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma del reato contestato (truffa). La Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie sul piano probatorio ma il reato è stato estinto per prescrizione.

  • art. 61 n.7 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata in primo grado e confermata in appello; la Cassazione non si è pronunciata nel merito sulla sua applicazione per effetto dell'estinzione del reato.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli effetti dell'inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso e alla conseguente impossibilità di dichiarare cause di non punibilità sopravvenute; la Corte osserva che l'omessa motivazione sulla non menzione impedisce di dichiarare il ricorso manifestamente infondato.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli effetti della declaratoria di estinzione del reato in Cassazione: la Corte deve decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili; pertanto ha confermato le statuizioni civili.

  • Corte Cost. n. 182/2021

    Richiamata per il principio secondo cui, dopo la declaratoria di estinzione del reato, il giudice d'impugnazione mantiene cognizione degli effetti civili e deve pronunciarsi su di essi senza rimettere in discussione la responsabilità penale estinta.

Massime di principio

  • La declaratoria di prescrizione estingue il reato penalmente e comporta che la Cassazione decida eventualmente solo sugli aspetti civili della sentenza (art. 578 c.p.p. e giurisprudenza costituzionale).
  • In caso di "doppia conforme" (sentenza di merito confermata in appello), la sindacabilità in Cassazione del travisamento della prova è molto limitata: è possibile solo se il ricorrente dimostra che il giudice d'appello ha valorizzato per la prima volta elementi probatori non esaminati dal primo giudice.
  • La mancanza di motivazione sulla richiesta di non menzione può impedire che il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato, con conseguenze sulla possibilità di valutare sopravvenienze estintive (es. prescrizione) nel giudizio di legittimità.
  • In materia di truffa contrattuale il dolo può realizzarsi non solo all'origine del contratto ma anche durante l'esecuzione (condotte successive che determinano l'inganno, il danno e l'ingiusto profitto).
  • L'estinzione del reato per prescrizione non impedisce la conferma delle obbligazioni civili: la parte civile può ottenere il riconoscimento e la conservazione delle statuizioni risarcitorie o patrimoniali anche se il procedimento penale si estingue.

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