Sentenza n. 1629/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale dell’istanza di rettifica per errori formali relativa a una domanda di condono edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Comune di Palermo ha respinto l’istanza di rettifica della domanda di condono edilizio presentata nel 1986 ai sensi della legge n. 47/1985. L’istanza mirava a correggere le indicazioni relative a superfici e volumi, producendo una planimetria conforme allo stato dei luoghi, sul presupposto che l’opera fosse regolarizzabile ai sensi della legge n. 724/1994. Sono stati dedotti: violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e della disciplina regionale sulla partecipazione procedimentale, per omessa comunicazione dei motivi ostativi; violazione dell’art. 39 l. n. 724/1994 e della determinazione dirigenziale comunale n. 1 del 14 aprile 2022; violazione degli obblighi di collaborazione e buona fede, del legittimo affidamento e del diritto di difesa; eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifeste. Il ricorrente ha inoltre contestato che il Comune, soltanto in giudizio, avesse giustificato il diniego sostenendo che la volumetria complessiva del fabbricato superasse il limite di 750 metri cubi previsto per il condono del 1994, deducendo il divieto di integrazione postuma della motivazione.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e l’ha ritenuta fondata. Nei procedimenti a istanza di parte, compresi quelli di sanatoria o condono edilizio, l’amministrazione deve comunicare preventivamente i motivi ostativi all’accoglimento, consentendo all’interessato di presentare osservazioni e documenti. Nel caso concreto tale adempimento era stato omesso e il ricorrente aveva indicato specifici elementi fattuali e valutativi che avrebbe potuto introdurre nel procedimento, sicché non ricorreva una lesione meramente formale delle garanzie partecipative. Il Comune non poteva rendere irrilevante l’omissione richiamando, soltanto nelle proprie difese processuali, la presunta eccedenza della volumetria: tale ragione non era stata rappresentata nel procedimento né risultava adeguatamente comprovata. Il TAR ha quindi annullato il diniego, facendo salvi i nuovi provvedimenti dell’amministrazione. Ha precisato che la questione dell’effettiva volumetria del fabbricato resta estranea alla decisione e dovrà essere nuovamente accertata dal Comune nell’esercizio del potere rinnovato. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione, gli interessati hanno facoltà di controdedurre ai medesimi, oltre a quella di produrre nuova documentazione.
Il preavviso di rigetto si applica anche ai procedimenti di sanatoria e condono edilizio. La sua omissione determina l’illegittimità del provvedimento quando il privato indichi elementi fattuali o valutativi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto incidere sulla decisione.
art. 13 l. reg. 7/2019
Richiamato dal ricorrente quale disposizione regionale posta a tutela dei diritti partecipativi; la sentenza decide tuttavia sulla base della violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990.
art. 39 l. 724/1994
Richiamato dal ricorrente quale base normativa della prospettata regolarizzabilità dell’opera; il TAR non decide nel merito sulla sussistenza dei requisiti volumetrici o temporali del condono.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato; la sentenza accoglie il ricorso per la distinta violazione delle garanzie partecipative.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in materia di obbligo di motivazione; il giudice esclude inoltre che l’amministrazione possa integrare in giudizio la motivazione del provvedimento con ragioni nuove.
Massime di principio
- Il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. n. 241/1990 si applica anche ai procedimenti di sanatoria e condono edilizio, inclusi quelli aventi natura vincolata.
- La violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 comporta l’illegittimità del provvedimento quando il privato non si limiti a denunciare l’omissione, ma indichi elementi fattuali o valutativi che, se sottoposti all’amministrazione, avrebbero potuto influire sul contenuto della decisione.
- L’amministrazione deve considerare e motivatamente superare le osservazioni presentate dal privato dopo il preavviso di rigetto, indicando nel provvedimento finale le ragioni del loro mancato accoglimento e gli eventuali soli motivi ostativi ulteriori emersi in conseguenza delle osservazioni.
- Le ragioni giustificative del provvedimento amministrativo non possono essere introdotte per la prima volta negli scritti difensivi dell’amministrazione, quando consistano in ulteriori presupposti di fatto o ragioni giuridiche non risultanti dal provvedimento impugnato.
- L’annullamento per violazione delle garanzie partecipative non accerta la sussistenza dei requisiti sostanziali per il condono: l’amministrazione conserva il potere di adottare un nuovo provvedimento, svolgendo nuovamente l’istruttoria nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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