Cassazione Civile, Ordinanza n. 33539/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un avviso con cui l'Ufficio, mediante accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, gli aveva attribuito un maggior reddito complessivo di euro 106.386,00 sulla base di spese sostenute per il mantenimento di plurimi immobili, di altri beni e per i trasporti. La CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, rideterminando il maggior reddito in euro 54.410,00; la CTR, decidendo sugli appelli dell'Agenzia e del contribuente, aveva rigettato entrambi limitandosi a confermare le valutazioni del primo giudice. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 e 61 d.lgs. n. 546/1992 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la motivazione fosse solo apparente o comunque carente, perché la CTR non aveva affrontato le specifiche censure mosse in appello: abbattimento del 50% delle spese relative agli immobili, abbattimento delle spese per l'imbarcazione e decurtazione delle spese per investimenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha rilevato che la motivazione della CTR si risolveva in enunciazioni generiche e apodittiche, prive di un effettivo esame delle specifiche questioni devolute in appello e tali da non consentire di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Nel testo è indicato un rinvio alla CTR del Lazio, mentre il dispositivo riporta CTR della Lombardia; il dato territorialmente preciso non è univoco nel testo.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento sintetico del maggior reddito sulla base delle spese sostenute dal contribuente.
art. 132 c.p.c.
Impone il requisito motivazionale della sentenza; la sua violazione, quando la motivazione manchi o sia solo apparente, integra nullità deducibile in cassazione.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario richiede l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto; la mancanza di motivazione o la motivazione apparente determina nullità della sentenza.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme processuali tributarie invocate a sostegno del vizio denunciato, senza specifica autonoma elaborazione nel testo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 118 dip. att. cpc comma 2°
Richiamato quale parametro del dovere di motivazione della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
art. 360 1° comma nr. 4 cpc
Consente la denuncia in cassazione della nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per spiegare, alla luce delle Sezioni Unite, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
art. 54 d.l. n. 83/2012
Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione.
Cost., art. 111, comma 6
Fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sentenza è nulla quando la motivazione sia solo apparente, cioè quando non consenta di comprendere le ragioni della decisione e l'iter logico seguito dal giudice.
- La motivazione apparente ricorre non solo in caso di totale mancanza grafica dei motivi, ma anche quando il giudice si limiti a formule generiche o apodittiche senza confrontarsi con le specifiche censure proposte dalle parti.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ristretto al minimo costituzionale: non è deducibile il semplice difetto di sufficienza, ma solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- Quando l'appello contesta puntualmente singole voci di ripresa fiscale, il giudice di secondo grado deve esaminare tali doglianze e spiegare perché le accoglie o le respinge; il mero richiamo alla condivisione della decisione di primo grado non è sufficiente.
- La cassazione della sentenza per motivazione apparente comporta rinvio al giudice di merito affinché rinnovI la decisione con adeguata motivazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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