Sentenza n. 8339/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione 1) della votazione delle prove conclusive del percorso abilitante, con data -OMISSIS-, nella parte in cui l'amministrazione ha inteso riconoscere alla ricorrente, per le prove scritte ed orali, il rispettivo punteggio di -OMISSIS-, per ciò che concerne il conseguimento di -OMISSIS- per la classe di concorso A046 (Scienze Giuridico-Economiche) presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca; 2) nonché dei verbali riguardanti le prove scritte ed orali, nella parte in cui la commissione ha attribuito alla ricorrente il gravato punteggio di -OMISSIS- sia alla prova scritta e sia alla prova orale; 3) nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compreso, nei limiti dell'interesse, il provvedimento mediante cui l'amministrazione ha comunicato alla ricorrente di non rivalutare le prove finali, scritte ed orali, con riferimento alla votazione attribuita a conclusione del percorso accademico finalizzato a conseguire -OMISSIS- per la classe di concorso A046 (Scienze Giuridico-Economiche), ivi compresi le griglie e gli indici di valutazione; 4) nonché, nei limiti dell'interesse ed ove occorra, se intesi in senso non favorevole alla ricorrente, degli atti endoprocedimentali del procedimento conclusosi con l'impugnato provvedimento di attribuzione del punteggio pari a -OMISSIS-, ivi comprese le comunicazioni emesse dalla parte pubblica nei riguardi della ricorrente durante la fase istruttoria ex L. n. 241/1990, nella parte in cui siano intese nel senso di riconoscere all'istante il suddetto punteggio gravato; 5) nonché, ove occorra e nei limiti dell'interesse, della valutazione riferita alla relazione finale, alla prova orale e scritta, nella parte in cui è previsto il punteggio pari a -OMISSIS-; 6) nonché, in via gradata, per mero tuziorismo, degli atti presupposti, in parte qua e se intesi in senso non favorevole alla parte istante riguardo alla votazione impugnata, ossia: i) il dpcm del 04 agosto 2023, cha indetto i percorsi abilitanti in argomento riguardo ai criteri di valutazione, ii) il bando ed il relativo decreto rettorale n. -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-), che ha applicato il predetto decreto, ivi comprese le eventuali rettifiche e modifiche, nei limiti dell'interesse che qui rileva; nonché, se intese in senso impeditivo per la parte istante ai fini del conseguimento del punteggio ambito, in parte qua, delle linee guida per la valutazione finale nei limiti dell'interesse e per quanto occorrer possa; 7) nonché di ogni certificazione conclusiva o comunicazione rilasciata alla ricorrente limitatamente alla parte in cui è riportata la valutazione di -OMISSIS- in riferimento alle prove scritte ed orali; 8) nonché di tutti gli atti di formazione dei provvedimenti gravati ove intesi in senso non favorevole alla ricorrente riguardo alla votazione attribuita alla prova scritta ed orale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazioni e punteggi attribuiti alle prove scritta e orale conclusive del percorso abilitante per la classe di concorso A046, nonché gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, pur avendo superato le prove con conseguimento del titolo abilitante, ha impugnato i punteggi attribuiti alle prove scritta e orale, sostenendo di meritare una valutazione più elevata. Con il primo motivo ha dedotto che il giudizio sull'elaborato scritto non sarebbe stato coerente con i criteri stabiliti dalla Commissione e dalle Linee Guida. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione della prova orale, lamentando che il punteggio complessivo non indicasse analiticamente i punti riconosciuti per ciascun criterio di valutazione. Ha inoltre censurato, in via derivata e subordinata, gli atti presupposti, le griglie e gli indici di valutazione. In via preliminare, il TAR ha rilevato dubbi sulla sussistenza dell'interesse a ricorrere, poiché la ricorrente aveva già conseguito l'abilitazione e non aveva specificato quale concreta utilità, anche morale, avrebbe ottenuto da un punteggio più elevato, limitandosi ad affermare genericamente che esso avrebbe potuto migliorare la posizione nelle graduatorie. Nel merito, ha contestato la coerenza, la logicità e la sufficienza motivazionale delle valutazioni numeriche.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo anzitutto potenzialmente carente l'interesse concreto e attuale a ricorrere: la ricorrente aveva già ottenuto l'abilitazione e non aveva individuato con sufficiente precisione il bene della vita perseguibile mediante l'annullamento delle valutazioni. Il Collegio ha comunque esaminato il merito e lo ha ritenuto infondato. Ha affermato che le valutazioni delle prove costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di macroscopiche illogicità, travisamento dei fatti o contraddittorietà immediatamente rilevabile. I verbali mostravano che la Commissione aveva applicato criteri previamente determinati e adeguati. Per la prova scritta, il punteggio risultava dalla valutazione di correttezza sintattico-ortografica, approfondimento teorico, pertinenza e completezza rispetto alla traccia, capacità di analisi e argomentazione, secondo una scala numerica e descrittori predeterminati. Per la prova orale, il voto sintetizzava il giudizio sulla presentazione del progetto, sulla conoscenza dell'argomento, sull'adeguatezza delle metodologie didattiche e sulla correttezza dell'esposizione. Il voto numerico è stato ritenuto sufficiente a motivare la valutazione quando siano stati previamente fissati criteri adeguati, senza necessità di indicare separatamente il punteggio attribuito a ogni singolo criterio o di apporre ulteriori annotazioni sugli elaborati. Le doglianze della ricorrente non individuavano concreti errori o illogicità nelle valutazioni, ma miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito delle prove, attività non consentita al giudice amministrativo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
l'interesse a ricorrere, quale species dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
L'interesse a ricorrere deve essere concreto, attuale e collegato a un'utilità pratica, diretta e immediata ottenibile mediante la decisione giudiziale.
art. 39 c.p.a.
norma applicabile anche al processo amministrativo in virtù del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.
Consente l'applicazione nel processo amministrativo delle disposizioni del codice di procedura civile richiamate.
art. 3 l. 241/1990
il punteggio numerico è di per sé idoneo a sorreggere l’obbligo di motivazione richiesto dall’art. 3 della legge n. 241/1990 nel momento in cui siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione
Il voto numerico può costituire motivazione sufficiente delle valutazioni di prove concorsuali o d'esame quando siano stati previamente stabiliti criteri valutativi adeguati.
DPCM 4 agosto 2023
Disciplina il sistema dei percorsi abilitanti cui si riferisce la procedura esaminata.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere richiede la prospettazione di un'utilità concreta, attuale, diretta e immediata; non è sufficiente lamentare genericamente la violazione di norme o aspirare a un punteggio più elevato senza indicare il bene della vita conseguibile mediante l'annullamento.
- Le valutazioni delle commissioni d'esame costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o contraddittorietà immediatamente rilevabile, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
- Il voto numerico attribuito a una prova scritta o orale è motivazione sufficiente ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990 quando siano stati previamente fissati criteri e descrittori valutativi adeguati, senza necessità di ulteriori spiegazioni, glosse sugli elaborati o indicazione analitica del punteggio per ciascun criterio.
- La predeterminazione di criteri distinti e autonomi consente alla commissione di attribuire punteggi differenti per ciascun indicatore, anche quando la prestazione risulti formalmente conforme alle Linee Guida, poiché la mera aderenza formale ai criteri non impone l'attribuzione del punteggio massimo.
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