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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12539/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato le statuizioni economiche previste per l'inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per due delitti di evasione. Il motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio, in particolare la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. La Corte di cassazione rileva tuttavia che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata e logica, avendo valorizzato il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, i molteplici precedenti penali dell'imputato e le modalità del fatto. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ribadisce che non costituiscono un diritto dell'imputato e richiedono elementi positivi non emersi né allegati.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    viene richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sul trattamento sanzionatorio è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione non apparente, coerente e logica; non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando questi abbia dato conto dei criteri utilizzati per determinare la pena.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fondi su elementi negativi del caso concreto, come precedenti penali e modalità del fatto, e quando il ricorrente non alleghi elementi positivi idonei a giustificare un diverso apprezzamento.
  • Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto automatico dell'imputato, ma presuppongono una valutazione discrezionale ancorata a dati positivi emergenti dal processo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le statuizioni economiche a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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