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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9954/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per truffa (art. 640 c.p.) e falso, deducendo: difetto di correlazione tra accusa e sentenza perché il primo giudice si sarebbe basato sui capi di imputazione della polizia giudiziaria e non su quelli formulati dalla Procura; vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata individuazione di ulteriori artifici e raggiri rispetto alla consegna degli assegni circolari falsi e alla identificazione dell'imputato; mancata prova della falsificazione (artt. 477 e 482 c.p.) e assenza di accertamento grafologico; mancata riqualificazione del fatto da falso a uso di atto falso; contestazione della recidiva ritenuta non contestata nei capi di imputazione; insufficiente motivazione sul concreto accrescimento della pericolosità che giustifica la recidiva; diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (tenuità del danno); mancato riconoscimento della continuazione con fatti precedenti ed errata determinazione del trattamento sanzionatorio senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ne ha disposto il rigetto. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito: la correlazione tra accusa e sentenza non era tale da ledere il diritto di difesa; la motivazione della Corte d'Appello è stata ritenuta effettiva, logica e non contraddittoria in ordine agli elementi della truffa, all'identificazione dell'imputato (foto sui documenti falsi e flussi su conto a lui intestato) e al concorso nel falso; non è emersa la necessità di ulteriori accertamenti grafologici dato che la prova del concorso nella falsificazione era ritenuta adeguata; la riqualificazione richiesta era incompatibile con la motivazione che aveva confermato la responsabilità per il falso; la recidiva era regolarmente contestata nel decreto che disponeva il giudizio e adeguatamente motivata con riferimento alla progressione criminosa e alle modalità del fatto; il diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante per tenuità del danno era legittimo perché mancavano elementi positivi richiesti per la concessione; la continuazione con fatti del 2012 è stata negata per diversità temporale e modalità; la quantificazione della pena è stata ritenuta congrua e adeguatamente motivata. In conclusione, il resistente prevale e il ricorrente è condannato anche al pagamento secondo l'art. 616 c.p.p. (condanna alle spese del giudizio di cassazione).

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto provata la truffa sulla base degli artifici indicati (falso nominativo e pagamento con assegni circolari contraffatti consegnati dopo l'ordine) e ha valutato la motivazione dei giudici di merito come adeguata rispetto agli elementi costitutivi del reato

  • artt. 477 e 482 cod. pen.

    Quanto ai reati di falso, la Corte ha ritenuto che il concorso nella falsificazione risultasse dall'apposizione della foto del ricorrente sui documenti falsificati, escludendo la necessità di accertamenti tecnici aggiuntivi per ritenere provata la condotta

  • art. 494 cod. pen.

    presente nel testo (richiamato nella discussione sulla correlazione tra accusa e sentenza)

    La Suprema Corte ha valutato che le differenze formali tra i capi di imputazione redatti dalla polizia giudiziaria e quelli della Procura non mutavano il nucleo essenziale dell'accusa e quindi non cagionavano pregiudizio alla difesa

  • art. 99 cod. pen.

    In tema di recidiva, la Corte ricorda l'onere motivazionale del giudice di merito: deve spiegare perché le caratteristiche dei reati successivi configurino un concreto accrescimento della pericolosità, e tale motivazione è stata ritenuta adeguata nel caso concreto

  • art. 62 n. 4) cod. pen.

    L'attenuante per tenuità del danno richiede che il pregiudizio sia lievissimo; la Corte ha confermato che nel caso di specie il danno non risultava di valore economicamente trascurabile e pertanto l'attenuante non poteva essere concessa

  • art. 133 cod. pen.

    Sulla determinazione della pena la Corte ha ribadito che il giudice di merito deve indicare i criteri utilizzati (anche con espressioni generiche come pena congrua) e che la motivazione fornita è stata ritenuta conforme ai requisiti di legge

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1 lett. e)

    La Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione di merito: può censurare la sentenza quando la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraddittoria, ma non per una diversa valutazione non manifestamente illogica dei fatti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di rigetto del ricorso, la parte che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione

Massime di principio

  • La mancanza di perfetta corrispondenza formale tra capi di imputazione redatti dalla polizia giudiziaria e quelli della Procura non determina automaticamente vizio di correlazione se il nucleo essenziale dell'accusa è rimasto identico e l'imputato ha potuto concretamente difendersi.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato: la Corte di Cassazione verifica l'effettività, la coerenza logica e l'assenza di contraddizioni manifeste della motivazione, non una diversa valutazione non manifestamente illogica degli elementi di prova.
  • L'identificazione dell'autore può essere ritenuta provata anche attraverso riscontri indiziari concatenati (foto sui documenti falsi, flussi finanziari su conto intestato) se la motivazione mostra il nesso logico concludente; non sempre è obbligatorio un accertamento tecnico grafologico.
  • La recidiva richiede una motivazione specifica sul concreto accrescimento della pericolosità e può essere applicata o esclusa solo dopo adeguata valutazione espressa dal giudice; la mera omissione di riferimento formale al capo di imputazione non è sufficiente a rendere nulla la contestazione se il decreto di giudizio la indicava.
  • Le circostanze attenuanti generiche e la tenuità del danno presuppongono elementi positivi a favore dell'imputato; la loro negazione è legittima se mancano tali elementi o se il danno non è valutato come lievissimo.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione è adeguata se illustra, anche sinteticamente, l'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p., salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, nel qual caso è richiesta più ampia motivazione.

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