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Sentenza

Sentenza n. 1818/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 3693/2024 emessa in data 23 luglio 2024 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500 per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione alla pronuncia. Il Collegio ha tuttavia rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti. La procura era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizione autografa della parte e del difensore, e poi notificata all'Amministrazione in copia informatica allegata alla PEC insieme al ricorso. Essa non indicava il TAR adito, il provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione, la parte resistente né la data di rilascio. La ricorrente non ha inoltre partecipato, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio. Sono state esaminate anche la non necessità dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. in caso di assenza dei difensori, la possibilità di considerare la procura come apposta in calce al ricorso telematico, la sanabilità del vizio ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., nonché la concessione dell'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richiede che il difensore sia munito di procura speciale, la quale deve individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli ulteriori elementi utili a identificare la controversia. La procura separata, generica e priva di tali elementi non può beneficiare dell'eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso cartaceo. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, pur consentendo di considerare apposta in calce la procura su foglio separato depositata telematicamente insieme all'atto, non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a dimostrare la volontà di conferire lo ius postulandi per quella specifica controversia, né garantisce l'anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso quando il mandato è cartaceo e il ricorso nativo digitale. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e non può essere conferita soltanto in occasione della notificazione o del deposito. La carenza della procura speciale, essendo requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. Né era concedibile l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché alla data di notificazione del ricorso, successiva alla pubblicazione della pronuncia dell'Adunanza plenaria, esistevano parametri interpretativi sufficienti e la pronuncia plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi già presenti. L'assenza del difensore in camera di consiglio ha escluso l'obbligo di assegnare il termine previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a., trattandosi di questione rilevata in udienza e rispetto alla quale il difensore aveva rinunciato implicitamente al contraddittorio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve individuare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria adita e ogni altro elemento utile a identificare la causa.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione adatta la procura separata al processo telematico e consente di considerarla apposta in calce, ma non esonera dalla necessità che essa contenga elementi sufficienti a individuare la specifica controversia e non dimostra necessariamente l'anteriorità o contestualità rispetto alla redazione del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, di indicarla alle parti in udienza

    L'avviso alle parti non è necessario quando i difensori non sono presenti in udienza o camera di consiglio, poiché tale assenza integra rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d'ufficio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina amministrativa che configura la procura speciale come requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La regola sulla regolarizzazione della rappresentanza processuale non è applicabile per sanare la mancanza originaria della procura speciale richiesta per l'ammissibilità del ricorso amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando la parte abbia scelto l'indirizzo interpretativo meno prudente tra orientamenti già esistenti.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Le disposizioni confermano, nel processo amministrativo, la regola generale del patrocinio mediante difesa tecnica, che giustifica la richiesta di adempimenti specifici nella predisposizione della procura speciale.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    È la disposizione richiamata nella sentenza del giudice ordinario quale base del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve contenere elementi idonei a individuare la specifica controversia, comprese, in termini funzionali, l'autorità giudiziaria, l'oggetto e le parti del giudizio.
  • La procura redatta su supporto cartaceo separato e depositata telematicamente in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non è automaticamente valida come procura speciale apposta in calce: la qualificazione telematica della procura non supplisce alla sua assoluta genericità né dimostra, da sola, la volontà della parte di conferire il mandato per quella specifica controversia.
  • La procura speciale deve preesistere al ricorso o essere ad esso coeva; non è sufficiente che sia formata o resa rilevante in occasione della notificazione o del successivo deposito dell'atto.
  • La carenza originaria della procura speciale, configurata dalla disciplina del processo amministrativo come requisito di ammissibilità, non è sanabile mediante rinnovazione della procura ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando, al momento della proposizione del ricorso, esistano indirizzi interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti preesistenti non integra, di per sé, obiettiva incertezza normativa.
  • Quando la questione rilevata d'ufficio viene posta in udienza e il difensore non vi partecipa, l'assenza può essere considerata rinuncia implicita alla possibilità di contraddire e non impone l'assegnazione del termine previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni emerse dopo il passaggio in decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrere

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