Sentenza n. 963/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 435 del 14 giugno 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 435 del 14 giugno 2024, relativa all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Siena, passata in giudicato il 14 maggio 2025, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per un importo nominale di 500 euro per ciascuna annualità, oltre agli interessi legali. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 3 agosto 2024 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e non risultava dagli atti l’avvenuta esecuzione del giudicato. È stata quindi richiesta anche la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non risultava eseguito. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione integrale al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario all’attribuzione delle somme tramite la carta elettronica e al pagamento degli interessi dovuti. Per l’eventuale ulteriore inadempienza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessata, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è stato ritenuto compiuto prima della proposizione del ricorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua le finalità e le modalità attributive della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, può ordinare a un’amministrazione di dare esecuzione integrale a una sentenza passata in giudicato quando dagli atti non risulta l’avvenuto adempimento del titolo.
- Quando l’amministrazione non esegue il giudicato entro il termine assegnato dal giudice, quest’ultimo può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, stabilendone i poteri, il termine di intervento e la possibilità di delega.
- La nomina del commissario ad acta può essere subordinata all’inutile decorso del termine concesso all’amministrazione e alla successiva richiesta della parte interessata.
- Prima della proposizione dell’azione di ottemperanza relativa a un’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
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