Cassazione Civile, Ordinanza n. 04543/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
Una società cessionaria del credito, avente causa da un passeggero di un volo Milano/L’Avana del 20 marzo 2016, aveva agito contro la compagnia aerea per ottenere l’indennizzo di euro 600 previsto dal regolamento CE n. 261/2004 per il ritardo superiore a tre ore del volo. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda ritenendo la carenza di legittimazione attiva dell’attrice, sulla base dell’assunto che l’operazione di cessione integrasse un finanziamento soggetto all’art. 106 TUB e che la cessionaria non fosse iscritta nell’albo degli intermediari finanziari. Il tribunale aveva invece riformato la decisione, qualificando l’operazione come cessione valida e non come finanziamento, e aveva condannato la compagnia aerea al pagamento dell’indennizzo. La compagnia aerea ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) errata interpretazione del contratto di "cessione di credito/assignment form", che sarebbe in realtà un mandato al recupero del credito, con conseguente difetto di legittimazione attiva e violazione delle norme su mandato e recupero crediti; 2) violazione dell’art. 106 TUB e del DM MEF n. 53/2015, sostenendo che la cessione onerosa di crediti configurerebbe un’operazione riservata agli intermediari autorizzati e nulla senza iscrizione all’albo; 3) nullità del contratto per avere le parti strutturato l’operazione come vendita di credito con pagamento del prezzo asseritamente subordinato a condizione; 4) inopponibilità alla cessionaria del patto di non cedibilità inserito nelle condizioni generali del contratto di trasporto, oltre alla contestazione della possibilità per la cessionaria di far valere la vessatorietà della clausola.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui pretendeva una diversa lettura del contratto rispetto a quella del giudice di merito, osservando che l’interpretazione del tribunale era plausibile, coerente con il dato letterale e idonea a realizzare gli interessi delle parti; la Corte ha qualificato l’operazione non come mandato né come compravendita di credito, ma come accordo atipico ex art. 1322 c.c. diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, precisando che non ogni cessione onerosa di credito integra un’operazione di finanziamento: occorre la messa a disposizione di risorse finanziarie o utilità equivalenti in favore del cedente, elemento assente nel caso concreto. Ha rigettato il terzo motivo perché fondato sull’erroneo presupposto che l’operazione fosse una vendita di credito; nella specie, il corrispettivo della cessione era rappresentato dai servizi della cessionaria, mentre la quota eventualmente riconosciuta al cedente non costituiva prezzo di vendita, con correzione della motivazione della sentenza impugnata nei passaggi in cui parlava di vendita. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo nella parte in cui invocava la non contestazione senza trascrivere gli atti processuali rilevanti; ha inoltre affermato che il patto di non cedibilità è opponibile al cessionario solo se questi ne abbia avuto effettiva conoscenza al tempo della cessione, circostanza non provata, con conseguente inopponibilità della clausola e assorbimento della censura sulla vessatorietà. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. c) Regolamento CE n. 261/2004
fondamento del diritto all’indennizzo per ritardo del volo superiore a tre ore.
art. 106 TUB
non applicabile alla fattispecie perché l’operazione non è stata qualificata come finanziamento.
art. 2, comma 1, DM MEF 2 aprile 2015, n. 53
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli intermediari finanziari, ma ritenuto non pertinente.
art. 3, comma 1, DM MEF 2 aprile 2015, n. 53
richiamato dalla ricorrente, ma escluso perché manca un’operazione di finanziamento.
art. 1362 c.c.
canone ermeneutico invocato per contestare l’interpretazione del contratto; la Corte non lo ritiene violato perché la censura mira a una diversa lettura del testo negoziale.
art. 1367 c.c.
richiamato come canone interpretativo; la Corte reputa la lettura del giudice di merito plausibile e coerente con l’utilità del contratto.
art. 81 c.p.c.
la censura di difetto di legittimazione attiva viene respinta perché la cessionaria ha agito in nome proprio per un credito proprio.
art. 115 TULPS
la dedotta necessità di licenza per il recupero crediti per conto terzi è esclusa perché l’operazione non è stata qualificata come mandato di recupero per conto altrui.
art. 1322 c.c.
richiamato per qualificare l’operazione come contratto atipico diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.
art. 1353 c.c.
invocato per sostenere la nullità del contratto per condizione sul prezzo; la Corte respinge perché non vi era vendita di credito.
art. 1418 c.c.
richiamato come norma sulla nullità; la Corte esclude la nullità per mancanza del presupposto prospettato dalla ricorrente.
art. 1470 c.c.
richiamato per sostenere la qualificazione in termini di vendita; la Corte la esclude.
art. 1260, comma 2, c.c.
il patto che esclude la cedibilità del credito è opponibile al cessionario solo se questi ne ha avuto effettiva conoscenza al momento della cessione.
art. 33, comma 2, lett. b) e t), Codice del consumo
richiamato per contestare la clausola di non cedibilità, ma la censura resta assorbita per l’inopponibilità della clausola al cessionario.
art. 115 c.p.c.
la non contestazione non può essere utilmente invocata senza riportare gli atti dai quali risulterebbe il fatto non contestato.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
usato per correggere la motivazione della sentenza impugnata nei punti in cui parlava di vendita del credito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dà luogo al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Non ogni cessione onerosa di un credito integra un’operazione di finanziamento: per applicare la disciplina riservata agli intermediari occorre che il negozio comporti la messa a disposizione di risorse finanziarie o di utilità equivalenti in favore del cedente.
- L’interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo nei limiti dell’errore di diritto sui canoni ermeneutici; non è ammissibile una mera proposta di lettura alternativa del testo negoziale quando la ricostruzione del giudice di merito sia plausibile e coerente con il dato letterale e con la funzione economica dell’accordo.
- Un’operazione di cessione del credito può essere qualificata come contratto atipico ex art. 1322 c.c. quando realizza interessi reciproci meritevoli di tutela e non coincide né con una vendita né con un mandato.
- Il patto di incedibilità del credito è opponibile al cessionario solo se il debitore ceduto dimostra che il cessionario ne aveva conoscenza effettiva al tempo della cessione; in difetto di tale prova, la clausola non è opponibile.
- La deduzione della non contestazione richiede la specifica trascrizione degli atti rilevanti e la riferibilità del fatto non contestato all’elemento decisivo della controversia; senza tale base documentale la censura è inammissibile.
- Se l’operazione non è una vendita di credito, la somma eventualmente riconosciuta al cedente non costituisce prezzo di vendita, ma il risultato utile del rapporto contrattuale atipico che ha dato causa alla cessione.
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