Regolamento (UE) 2021/2051
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2051 della Commissione del 24 novembre 2021 relativo all’autorizzazione di un preparato di Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 e Bacillus velezensis NRRL B-50104 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso (titolare dell’autorizzazione: Danisco Animal Nutrition, rappresentata da Genencor International B.V.) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di tre ceppi di Bacillus velezensis come additivo zootecnico per mangimi destinati a tacchini da ingrasso. La Commissione prende atto del parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché dell’efficacia del prodotto, imponendo però misure di protezione per gli utilizzatori in ragione del potenziale di sensibilizzazione respiratoria. L’autorizzazione è accompagnata da condizioni d’uso, da requisiti di indicazione in etichetta e da un termine finale di autorizzazione al 15 dicembre 2031.
Autorizzazione del preparato di Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 e Bacillus velezensis NRRL B-50104 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, commercializzano o utilizzano il preparato indicato come additivo zootecnico nei mangimi destinati a tacchini da ingrasso. L’autorizzazione riguarda il preparato in forma solida, con uso consentito alle condizioni fissate nell’allegato, inclusi i requisiti di etichettatura, sicurezza per gli utilizzatori e compatibilità con specifici coccidiostatici autorizzati. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE, con durata autorizzativa fino al 15 dicembre 2031.
Autorizzazione del preparato di Bacillus velezensis come additivo per tacchini da ingrasso
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2051 della Commissione autorizza un preparato composto da Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 e Bacillus velezensis NRRL B-50104 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce il parere favorevole dell’EFSA, che ha valutato positivamente sicurezza ed efficacia del prodotto, pur segnalando un rischio di sensibilizzazione respiratoria per gli utilizzatori.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama la procedura di autorizzazione prevista dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e precisa che la domanda era corredata della documentazione richiesta. Considerato il parere EFSA del 17 marzo 2021, la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento. L’Autorità ha escluso effetti negativi su salute degli animali, sicurezza dei consumatori e ambiente, e ha inoltre ritenuto il preparato efficace come additivo zootecnico; non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Ambito dell’autorizzazione e classificazione
L’autorizzazione riguarda un additivo rientrante nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale". Il preparato è destinato esclusivamente ai tacchini da ingrasso e viene descritto come forma solida contenente spore vitali dei tre ceppi di Bacillus velezensis indicati. Il regolamento chiarisce anche l’identificazione del prodotto precedentemente riferito come Bacillus amyloliquefaciens PTA-6507, NRRL B-50013 e NRRL B-50104.
Condizioni quantitative e specifiche tecniche
L’allegato fissa la composizione minima del prodotto autorizzato in almeno 2,5 × 10^9 CFU per grammo di additivo totale, con una concentrazione batterica minima di 8,3 × 10^8 di ciascun ceppo per grammo di additivo. Per i mangimi completi destinati ai tacchini da ingrasso, il tenore minimo previsto è pari a 7,5 × 10^7 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%. Non è indicato un tenore massimo.
Prescrizioni di impiego, sicurezza e compatibilità
Le istruzioni d’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Il preparato può essere impiegato in mangimi contenenti alcuni coccidiostatici autorizzati, ossia lasalocid A sodico, monensin sodico e diclazuril. Per tutelare gli operatori, il regolamento impone l’adozione di procedure operative e misure organizzative idonee a ridurre i rischi; ove ciò non sia sufficiente, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie.
Metodi di analisi e controlli
L’allegato disciplina i metodi di analisi per l’identificazione e il conteggio dei ceppi nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi. L’identificazione avviene mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE), mentre il conteggio è effettuato con metodo di diffusione su piastra dopo trattamento termico secondo la norma EN 15784. Il riferimento al laboratorio di riferimento dell’UE è richiamato in nota nell’allegato.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia
Il periodo di autorizzazione termina il 15 dicembre 2031. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In quanto regolamento di esecuzione, produce effetti uniformi nell’intero mercato interno senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Autorizzazione del preparato
L’articolo 1 autorizza il preparato di Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 e Bacillus velezensis NRRL B-50104, classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.
Presupposti scientifici e valutazione EFSA
La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e il parere EFSA del 17 marzo 2021, secondo cui il preparato non presenta effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori o ambiente. L’EFSA ha inoltre concluso che non è irritante per pelle e occhi né sensibilizzante cutaneo, ma può essere sensibilizzante delle vie respiratorie; per questo la Commissione ritiene necessarie misure di protezione per gli utilizzatori.
Condizioni d’uso e dosaggio
Per i tacchini da ingrasso l’allegato prevede un tenore minimo di 7,5 × 10^7 CFU/kg di mangime completo al 12% di umidità, senza tenore massimo indicato. Il preparato è autorizzato in forma solida e deve contenere almeno 2,5 × 10^9 CFU/g di additivo totale, con una concentrazione minima di 8,3 × 10^8 di ogni ceppo per grammo di additivo.
Obblighi di etichettatura e condizioni tecniche
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’allegato precisa inoltre il metodo di analisi per identificazione e conteggio dei ceppi nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi: identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE) e conteggio mediante metodo di diffusione su piastra dopo trattamento termico, EN 15784.
Misure di gestione del rischio per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie.
Compatibilità con coccidiostatici autorizzati
Il preparato può essere utilizzato in mangimi contenenti i coccidiostatici autorizzati lasalocid A sodico, monensin sodico e diclazuril.
Durata dell’autorizzazione e applicazione temporale
Il termine del periodo di autorizzazione è fissato al 15 dicembre 2031. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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