Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2050

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2050 della Commissione del 24 novembre 2021 relativo all’autorizzazione del preparato di Bacillus velezensis CECT 5940 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la riproduzione e uccelli ornamentali (esclusi quelli da riproduzione) (titolare dell’autorizzazione: Evonik Operations GmbH) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, il preparato di Bacillus velezensis CECT 5940 come additivo zootecnico per specifiche specie avicole e per gli uccelli ornamentali non destinati alla riproduzione. L’autorizzazione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA, che ha escluso rischi per animali, consumatori e ambiente, pur segnalando il potenziale di sensibilizzazione delle vie respiratorie per gli utilizzatori. Il testo stabilisce anche condizioni d’impiego, prescrizioni di etichettatura e misure di protezione per gli operatori, oltre a indicare i metodi di analisi e la data di scadenza dell’autorizzazione.

Autorizzazione del preparato di Bacillus velezensis CECT 5940 come additivo per mangimi per talune specie avicole e uccelli ornamentali, con condizioni d’uso e misure di sicurezza.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli additivi per l’alimentazione animale immessi sul mercato nell’Unione europea, in particolare al preparato di Bacillus velezensis CECT 5940 (ex Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940) autorizzato per tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la riproduzione e uccelli ornamentali (esclusi quelli da riproduzione). È rivolto agli operatori del settore dei mangimi e al titolare dell’autorizzazione Evonik Operations GmbH. Si applica alle condizioni fissate nell’allegato, con validità fino al 15.12.2031; non introduce esclusioni generali ulteriori oltre a quelle espresse per gli uccelli ornamentali da riproduzione.

Autorizzazione del preparato di Bacillus velezensis CECT 5940 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2050 della Commissione autorizza l’impiego del preparato di Bacillus velezensis CECT 5940 come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale, e recepisce il parere favorevole dell’EFSA del 5 maggio 2021.

Contesto e valutazione scientifica

La Commissione richiama che la domanda di autorizzazione era stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e corredata della documentazione richiesta. L’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente, e può risultare efficace come additivo zootecnico. Tuttavia, ha segnalato che il prodotto non è irritante per occhi e pelle né sensibilizzante cutaneo, ma deve essere considerato sensibilizzante delle vie respiratorie.

Ambito soggettivo e specie destinatarie

L’autorizzazione riguarda il preparato identificato come Bacillus velezensis CECT 5940, precedentemente classificato dal punto di vista tassonomico come Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940, e ne consente l’uso per:

  • tacchini da ingrasso;
  • tacchini allevati per la riproduzione;
  • specie avicole minori da ingrasso e allevate per la riproduzione;
  • uccelli ornamentali, esclusi quelli da riproduzione.

Il titolare dell’autorizzazione è Evonik Operations GmbH.

Condizioni di impiego e requisiti pratici

L’allegato fissa il prodotto come additivo solido con tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/g di additivo. Il tenore minimo di utilizzo è pari a 1 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. Il regolamento prevede inoltre che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Misure di sicurezza per gli operatori

Poiché il prodotto è considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire o ridurre i rischi per gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con tali misure, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Compatibilità con altri additivi e analisi

Il regolamento consente l’impiego del prodotto in mangimi contenenti i coccidiostatici autorizzati diclazuril e monensin sodico. Ai fini del controllo, l’allegato indica i metodi analitici applicabili: conteggio mediante diffusione su piastra con triptone soia agar secondo EN 15784 e identificazione tramite elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Durata dell’autorizzazione ed efficacia

L’autorizzazione ha termine il 15.12.2031. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto dell’autorizzazione

Autorizza il preparato di Bacillus velezensis CECT 5940, classificato come additivo zootecnico nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale, per l’uso nell’alimentazione animale alle condizioni dell’allegato.

Specie destinatarie e titolare

L’autorizzazione riguarda tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la riproduzione e uccelli ornamentali, esclusi quelli da riproduzione. Il titolare dell’autorizzazione è Evonik Operations GmbH.

Base giuridica e valutazione scientifica

L’atto è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama il parere EFSA del 5 maggio 2021, che ha concluso per l’assenza di effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente, nonché per l’efficacia del preparato come additivo zootecnico.

Misure di protezione per gli utilizzatori

Poiché l’EFSA ha indicato il prodotto come sensibilizzante delle vie respiratorie, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Condizioni d’uso e avvertenze in ეტichetta

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Il prodotto può essere utilizzato in mangimi contenenti i coccidiostatici autorizzati diclazuril e monensin sodico.

Concentrazione minima e forma del prodotto

L’allegato indica un tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/g di additivo, in forma solida, e un tenore minimo di impiego di 1 × 10^9 CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.

Metodi di analisi

Per il conteggio delle spore vitali di Bacillus velezensis CECT 5940 è previsto il metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar (EN 15784). L’identificazione avviene mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).

Durata dell’autorizzazione e applicazione

Il periodo di autorizzazione termina il 15.12.2031. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalezootecniasicurezza alimentaresalute degli animalisicurezza sul lavoro

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.