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Ordinanza

Ordinanza n. 1175/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601761

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che le censure di parte appellante potessero essere adeguatamente approfondite in sede di merito, senza quindi definire in questa fase il fumus boni iuris, e ha giudicato generico il periculum in mora dedotto. La sentenza di primo grado non è stata riformata né annullata in questa fase. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Lazio, Sez. III, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ricorrente vittoriosa in primo grado)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero della Salute ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Lazio n. 22964/2025 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado. Il testo non specifica i singoli motivi di appello, limitandosi a riferire che le censure dell'appellante necessitano di approfondimento nella fase di merito. Il Ministero ha inoltre dedotto un periculum in mora, ritenuto generico dal Consiglio di Stato.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare in appello; l'istanza di sospensione della sentenza di primo grado è stata respinta per la genericità del periculum in mora e per la necessità di rinviare l'approfondimento delle censure alla fase di merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado non può essere concessa quando il periculum in mora sia dedotto in termini generici e non siano evidenziati concretamente i pregiudizi gravi e attuali derivanti dall'esecuzione della sentenza.
  • Quando le censure d'appello richiedono un adeguato approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria cautelare, il giudice può riservarne l'esame alla fase di merito; tale rilievo, da solo, non comporta l'accoglimento dell'istanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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