Sentenza n. 326/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento A) dell’ordinanza n. 121 II Settore e n. 288 Reg. Gen. del 19.9.2024 - successivamente notificata - adottata dal II Settore del Comune di Cava de’ Tirreni, recante ingiunzione di demolizione di opere realizzate in Cava de’ Tirreni, alla Via Rotolo e di ripristino dello stato dei luoghi; B) della relazione tecnica 37410 del 16.7.2024, indicata nel provvedimento impugnato sub A), ma mai notificata al ricorrente; C) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente provvedimento impugnato sub A);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a strade di accesso e interpoderali, terrazzamenti, muretti e due tettoie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione, nonché la relazione tecnica richiamata e non notificata, deducendo plurime violazioni del d.P.R. n. 380/2001, della normativa regionale campana, del PUC, del RUEC, del PUT e della disciplina paesaggistica. Ha sostenuto che le opere non comportassero aumento di superficie o volume, fossero prive di rilevanza edilizia, urbanistica e paesaggistica e fossero qualificabili come edilizia libera, manutenzione, opere pertinenziali o interventi di miglioramento fondiario. Ha inoltre lamentato difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, carenza di istruttoria e motivazione, genericità dell'ordinanza, mancata indicazione dell'area eventualmente acquisibile al patrimonio comunale, violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, legalità e tassatività, difetto di interesse pubblico, sviamento e incompetenza dell'organo emanante. Sono state altresì dedotte censure riferite alla disciplina paesaggistica e sismica, nonché alla mancata ponderazione degli interessi coinvolti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure contro l'ordinanza di demolizione. Dopo la proposizione del ricorso, il 16 dicembre 2024, il ricorrente aveva presentato un'istanza di accertamento di conformità urbanistica e paesaggistica. Secondo il Collegio, la presentazione dell'istanza determina il venir meno dell'interesse attuale e concreto alla decisione sull'impugnazione dell'ordine di demolizione, poiché l'ordine è sospeso ex lege e l'interessato può impugnare l'eventuale diniego espresso o tacito della sanatoria; un eventuale esito positivo della sanatoria potrebbe inoltre determinare la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha anche rilevato che la richiesta spontanea di sanatoria è incompatibile con la contestuale tesi processuale della piena legittimità delle opere e può porre un problema di ammissibilità delle censure per violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium. La proposizione in giudizio di censure dirette ad affermare la legittimità di opere autodenunciate come abusive mediante istanza di sanatoria è stata considerata un uso non corretto dello strumento processuale, per la deduzione di fatti incompatibili con la condotta volontariamente assunta in sede amministrativa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disciplina dell'ingiunzione di demolizione e dei conseguenti effetti acquisitivi è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice non ne ha esaminato nel merito l'applicabilità, dichiarando il ricorso improcedibile.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Richiamato nell'ambito delle censure relative all'accertamento di conformità; la sentenza considera la presentazione della sanatoria quale fatto sopravvenuto idoneo a far venir meno l'interesse alla decisione sull'ordine di demolizione.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni sulla regolarizzazione edilizia, senza specifico esame nel merito da parte del Collegio.
art. 167 d.lgs. 42/2004
Richiamato per le censure paesaggistiche e per l'accertamento di compatibilità, senza esame del merito a seguito della declaratoria di improcedibilità.
art. 21-quater d.P.R. 380/2001
La sentenza afferma, in termini sostanziali, che la proposizione dell'istanza di sanatoria sospende ex lege l'ordine di demolizione; il testo non indica tuttavia espressamente la disposizione normativa applicata.
art. 35 c.p.a.
La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è pronunciata in applicazione della disciplina processuale, sebbene la sentenza non richiami espressamente l'articolo.
Massime di principio
- La presentazione, dopo l'impugnazione di un ordine di demolizione, di un'istanza di accertamento di conformità urbanistica o paesaggistica fa venir meno l'interesse attuale e concreto alla decisione sul ricorso contro la demolizione, poiché l'ordine resta sospeso ex lege e l'interessato può contestare l'eventuale diniego espresso o tacito della sanatoria.
- L'istanza di sanatoria non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere: quest'ultima può verificarsi se il procedimento di sanatoria si conclude favorevolmente, mentre in caso di diniego l'interessato può impugnarlo secondo le regole proprie del relativo procedimento.
- La condotta processuale con cui si sostiene la piena legittimità delle opere può risultare incompatibile con la precedente presentazione volontaria di un'istanza di sanatoria, quando quest'ultima presupponga l'autodenuncia dell'abusività delle opere; tale contraddizione può incidere sull'ammissibilità delle censure e integrare un uso non corretto dello strumento processuale in violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium.
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