Cassazione Civile, Ordinanza n. 10316/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per più annualità, con riprese a tassazione fondate su operazioni qualificate dall'Ufficio come soggettivamente inesistenti, oltre che su costi ritenuti non inerenti ed esportazioni non documentate. La contribuente ha impugnato gli atti contestando, tra l'altro, il raddoppio dei termini di accertamento, l'asserito difetto di contraddittorio endoprocedimentale, la motivazione degli avvisi, la ripartizione dell'onere probatorio e la prova della sua consapevolezza della frode. Nel ricorso per cassazione vengono dedotti, in particolare, la non operatività del raddoppio per l'IRAP e per le riprese "satellite", la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del diritto di difesa, nonché la violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle presunzioni, sostenendo che l'Amministrazione non avesse provato la conoscenza, da parte della società, dell'inesistenza soggettiva delle operazioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati e/o inammissibili i motivi esaminati e ha confermato la decisione di merito favorevole all'Ufficio. In particolare ha affermato che il raddoppio dei termini di accertamento opera in presenza di denuncia penale anche se poi archiviata, senza che ciò dimostri un uso pretestuoso dello strumento; che tale raddoppio non opera per l'IRAP, ma nel caso concreto la ripresa IRAP era stata oggetto di autotutela parziale e la circostanza non era stata contestata dalla contribuente; e che il raddoppio si estende anche alle riprese ulteriori collegate alle operazioni inesistenti, perché l'accertamento va apprezzato nel suo complesso. Ha inoltre escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione del contraddittorio, rilevando che erano stati prodotti inviti e verbali di contraddittorio e che gli avvisi erano analiticamente motivati. Quanto alla prova, ha ritenuto corretta la valutazione della CTR sulla consapevolezza della contribuente, desunta anche dalle dichiarazioni del legale rappresentante e dalla mancanza di normale diligenza imprenditoriale, osservando che l'archiviazione del procedimento penale è irrilevante nel giudizio tributario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
il raddoppio dei termini di accertamento può operare, nel testo applicabile ratione temporis, in presenza di denuncia penale relativa a fatti penalmente rilevanti collegati all'accertamento
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
il raddoppio dei termini di accertamento per l'IVA opera in presenza di denuncia penale, anche se il procedimento penale sia stato poi archiviato
comma 132 dell'art. 1 l. n. 208 del 2015
ha modificato il testo degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972 rilevante per il raddoppio dei termini di accertamento
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.
i motivi di ricorso che mirano a contestare la motivazione solo formalmente o a ottenere una nuova valutazione del merito non superano i limiti del sindacato di legittimità
art. 7 l. n. 212 del 2000
gli avvisi di accertamento risultano legittimi quando siano adeguatamente motivati con indicazione delle ragioni della ripresa e degli elementi istruttori posti a base
art. 24 Cost.
è richiamato quale parametro del diritto di difesa, ma la Corte esclude che sia stato vulnerato nel caso concreto
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
è richiamato in relazione al diritto di difesa e alla motivazione, ma la Corte ritiene che le garanzie siano state rispettate
art. 2697 c.c.
l'onere della prova e la prova contraria vanno valutati secondo le regole ordinarie; il contribuente non può limitarsi a proporre una diversa lettura del materiale istruttorio
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici sono valutate unitariamente, nel loro complesso, per verificarne gravità, precisione e concordanza
artt. 115 e 116 c.p.c.
la censura non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove da parte della Cassazione
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
sono richiamati per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento opera, nel regime applicabile, quando sia stata presentata denuncia penale per fatti tributari penalmente rilevanti; la successiva archiviazione del procedimento non vale di per sé a dimostrare un uso abusivo o pretestuoso della denuncia.
- Il raddoppio dei termini riferito all'IVA non è estensibile all'IRAP, perché quest'ultima non è accompagnata da sanzioni penali tali da giustificare quella disciplina; tuttavia, la sorte concreta della singola ripresa dipende anche da eventuali autotutele o mancate contestazioni specifiche.
- Quando l'accertamento riguarda operazioni inesistenti, il relativo effetto può estendersi alle riprese ulteriori che ne derivano o vi si collegano logicamente; l'accertamento va valutato nel suo complesso e non per compartimenti stagni.
- La motivazione dell'avviso e della sentenza è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della pretesa e della decisione; la censura di motivazione apparente è ammissibile solo nei casi di anomalia radicale, non per ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
- In materia tributaria, la prova indiziaria deve essere apprezzata unitariamente: gravità, precisione e concordanza derivano dalla valutazione complessiva degli elementi, non dal singolo indizio isolato.
- L'archiviazione del procedimento penale non impedisce al giudice tributario di valorizzare gli stessi fatti e gli stessi elementi probatori per ritenere la fondatezza della pretesa fiscale e la conoscenza della frode da parte del contribuente.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito attraverso la mera contrapposizione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
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