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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07563/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di una compagnia assicurativa per il pagamento, pro quota ex art. 1910, comma 4, c.c., di una quota dell'indennizzo assicurativo già corrisposto a un soggetto cessionario del credito di un creditore ipotecario. La società opponente sosteneva che, parallelamente, pendeva dinanzi al Tribunale di Teramo un'altra causa promossa dal fallimento della proprietaria dell'immobile danneggiato da incendio per ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo asseritamente dovuto per il sinistro. Su tale base eccepiva la continenza/litispendenza tra le due liti ex art. 39, comma 2, c.p.c. e chiedeva la sospensione del giudizio di opposizione sino alla definizione del processo pendente a Teramo. Il Tribunale respingeva le eccezioni, ritenendo ostativa la diversità dei soggetti coinvolti nei due giudizi, e rigettava l'opposizione. In Cassazione la società ricorrente proponeva regolamento facoltativo di competenza avverso il provvedimento, mentre la controparte resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due concorrenti ragioni: innanzitutto perché proposto oltre il termine di cui all'art. 47, comma 2, c.p.c., poiché la sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c. si intende pubblicata e comunicata il giorno stesso della pronuncia, avvenuta il 17/6/2024, mentre la notificazione del ricorso è avvenuta solo il 20/7/2024; in secondo luogo perché il provvedimento impugnato era un rigetto dell'istanza di sospensione del processo e, secondo giurisprudenza consolidata, tale ordinanza non è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1910, comma 4, c.c.

    richiamato quale base del preteso diritto alla ripartizione dell'indennizzo assicurativo tra coassicuratori o assicuratori tenuti pro quota.

  • art. 39, comma 2, c.p.c.

    invocato dall'opponente per sostenere la continenza delle liti e chiedere la sospensione del giudizio pendente.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    la sentenza resa in tale forma si intende pubblicata e comunicata nella stessa data della pronuncia.

  • art. 47, comma 2, c.p.c.

    fissa il termine per proporre il regolamento facoltativo di competenza, termine ritenuto spirato nel caso concreto.

  • art. 295 c.p.c.

    norma richiamata nel precedente di legittimità per escludere l'impugnabilità con regolamento dell'ordinanza che nega la sospensione necessaria.

  • art. 42 c.p.c.

    il regolamento di competenza non è esperibile contro l'ordinanza che rigetta la richiesta di sospensione del processo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente nel procedimento in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza deve essere proposto nel termine di legge decorrente dalla pubblicazione/comunicazione del provvedimento, e la notificazione eseguita dalla controparte non incide sul rispetto di tale termine quando la decisione si intende già pubblicata e comunicata nella stessa data della pronuncia.
  • L'ordinanza o sentenza che rigetta l'istanza di sospensione del processo non è impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., perché la norma ha carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione analogica.
  • La diversità soggettiva tra due giudizi può escludere la configurabilità della litispendenza o continenza, ma nel caso esaminato la Corte non è entrata nel merito di tale profilo, arrestando l'esame all'inammissibilità del rimedio impugnatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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