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Sentenza

Sentenza n. 122/2026 - Pescara, Sezione 1

per la ottemperanza della sentenza n.83 / 2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano

Giustizia amministrativa202500549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 83/2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lanciano, con la quale gli era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente, previsto dall'art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo. Il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Il TAR ha richiamato il proprio orientamento, secondo cui l'art. 14 del d.l. n. 669/1996, relativo al termine di 120 giorni per l'esecuzione dei titoli esecutivi di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali, è applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza. È stato inoltre escluso che l'amministrazione intimata possa giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di un diverso organo centrale dello stesso Ministero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per manifesta fondatezza, decidendo in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a. e richiamando precedenti conformi. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Giudice del Lavoro entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, accreditando le somme riconosciute a titolo di bonus nella carta elettronica del docente, con gli accessori dovuti secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato un commissario ad acta, individuato nel dispositivo nel Prefetto di Chieti o in un funzionario da questi delegato, con termine di 45 giorni per provvedere. Il TAR ha escluso la condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerato l'importo contenuto da corrispondere e la produzione di interessi prevista dal titolo esecutivo. Ha condannato il Ministero al pagamento di 500 euro, oltre contributo unificato ove versato e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti de L'Aquila per le eventuali valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La manifesta fondatezza del ricorso consente la definizione con sentenza in forma semplificata, mediante sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto risolutivo o a un precedente conforme.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata, poiché il TAR ha ritenuto non sussistenti i relativi presupposti, avuto riguardo all'importo contenuto e agli interessi già previsti dal titolo.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    Ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva.

    Nel giudizio di ottemperanza non è richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, diversamente da quanto previsto per l'esecuzione civile.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    La disposizione è ritenuta applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a condanne pecuniarie nei confronti di amministrazioni statali.

  • art. 6, comma 1, lettera e), l. n. 241/1990

    Il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

    L'amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di un altro organo centrale appartenente al medesimo Ministero.

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, che deve essere riconosciuto secondo quanto stabilito nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato, nei confronti di un'amministrazione pubblica, il diritto a una prestazione o a somme di denaro connesse a un beneficio amministrativo, quando l'amministrazione non abbia spontaneamente adempiuto.
  • Il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni statali è applicabile anche nell'ambito dell'ottemperanza, con gli adattamenti necessari alla struttura del processo amministrativo.
  • Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, in applicazione dell'art. 115, comma 3, c.p.a.
  • L'amministrazione destinataria del giudicato non può sottrarsi all'obbligo di esecuzione eccependo la competenza di un diverso organo centrale dello stesso apparato ministeriale; deve organizzarsi internamente per assicurare l'adempimento del titolo.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è possibile nominare un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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