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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18110/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione articolava quattro censure: (i) carenza di prova decisiva per la revoca dellammissione del teste della parte civile, contestando che la difesa non abbia potuto esaminarlo; (ii) vizio di motivazione e erronea applicazione della legge penale relativamente alla possibilità di radiazione della vettura da parte del Porchera, sostenendo che non era titolare dellagenzia e quindi non avrebbe potuto effettuare la pratica; (iii) errata qualificazione giuridica della condotta sotto il profilo del reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), deducendo che lesportazione verso Paese comunitario non integrerebbe occultamento idoneo a riciclare; (iv) esclusione indebita dellattenuante dellart. 62-bis c.p., ossia richiesta di riconsiderazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondato su motivi manifestamente infondati, aspecifici o non consentiti. Motivazioni principali: i) la lamentata revoca dellammissione del teste era infondata perché il teste rinunciato non risultava inserito nella lista testimonialea dellimputato e la difesa non ha dimostrato rilevanza; ii) le censure che ripropongono valutazioni di merito già deposte in appello sono mero iter, non consentite in cassazione; iii) la qualificazione della condotta come riciclaggio è ritenuta corretta alla luce degli elementi probatori (velocità dei passaggi, cancellazione dallanagrafe con nominativo fittizio, trasferimenti in Germania e Olanda e successiva vendita "pulita"); iv) la questione della pena e delle circostanze attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Corte dappello ha motivato adeguatamente la sua valutazione. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dellart. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione (lett. b, c, d, e). La Corte lha utilizzata per classificare le censure e ritenere che fossero manifestamente infondate, generiche o iterative

  • art. 648-bis c.p.

    Definisce il reato di riciclaggio. La Corte ha interpretato la norma nel senso che costituiscono riciclaggio sia il trasferimento sia altre operazioni finalizzate a ostacolare lidentificazione della provenienza delittuosa, anche se il trasferimento avviene verso Paesi UE

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti comuni. La Corte ha ritenuto che lapplicazione dellattenuante rientri nella valutazione di merito e che, nel caso concreto, i giudici di merito lanno esclusa con motivazione non criticabile in cassazione

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Prevede i poteri officiosi del giudice in ordine allacquisizione delle prove. La Corte ha ricordato che la richiesta di audizione di un teste da parte dellaltra parte è mera sollecitazione alluso di tali poteri se il teste non risulta nella propria lista

  • art. 495 comma 4 cod. proc. pen.

    Richiede che la revoca dellammissione di un teste segua ordinanza motivata; la Corte ha osservato che la difesa non ha contestato lopportuna motivazione in grado dappello

  • art. 581 comma 1 lett. d) c.p.p.

    Sanziona la genericità delle censure: la Corte ha ritenuto alcuni motivi generici e quindi inammissibili per mancata confutazione puntuale del testo della sentenza impugnata

  • art. 591 c.p.p.

    Prevede linammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati o generici; applicata per dichiarare inammissibili parti del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e ad ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a 3.000 euro

  • art. 103 c.d.s.

    Riferimento normativo richiamato nella motivazione in relazione alle dichiarazioni testimoniali sul tema della radiazione; la Corte non ha ritenuto che il conflitto con tale norma invalidasse la valutazione di merito

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse critiche già dedotte e risolte in appello: le censure devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata
  • La valutazione della rilevanza probatoria di testimonianze e la scelta sulle prove appartengono al giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca la correttezza logica e giuridica della motivazione, non una rivalutazione del merito
  • Se una parte rinuncia allaudizione di un proprio teste, laltra parte può chiedere lesame solo se il teste era inserito nella propria lista; altrimenti la richiesta resta istanza per luso dei poteri officiosi del giudice e la mancata ammissione è difficilmente sindacabile in cassazione senza specifiche contestazioni
  • Il reato di riciclaggio ai sensi dellart. 648-bis c.p. può configurarsi anche tramite operazioni rivolte a rendere difficile lidentificazione della provenienza del bene, inclusi trasferimenti verso Paesi UE, se le operazioni sono dirette a nascondere lorigine illecita
  • La determinazione della pena, il riconoscimento di circostanze attenuanti e la comparazione delle stesse rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione è inesistente, contraddittoria o manifestamente illogica
  • Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e ammende: è opportuno valutare la solidità delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione

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