Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00316/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento notificato per la rettifica della dichiarazione dei redditi 2008, deducendo in origine sia il difetto di delega di firma del funzionario che aveva sottoscritto l'atto sia l'infondatezza nel merito dell'accertamento. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostanzialmente sostenendo che la CTR aveva errato nel qualificare la censura sulla mancanza di delega come "eccezione nuova" e nel dichiararla inammissibile, mentre si sarebbe trattato di una semplice difesa; ha inoltre lamentato che il giudice d'appello non si fosse pronunciato sul punto. La Corte rileva però che la CTR aveva già affrontato la questione, affermando che la delega di firma ex art. 42 d.P.R. 600/1973 non richiede forme o requisiti particolari e può risultare anche da un ordine di servizio, e che tale statuizione non era stata specificamente censurata. La ricorrente non aveva neppure riportato nel ricorso il contenuto del documento ritenuto delega né indicato dove fosse rinvenibile, rendendo il motivo non autosufficiente.

La decisione

La Corte ha respinto l'istanza di differimento dell'adunanza camerale, ritenendo non assimilabile il giudizio di impugnazione dell'avviso di accertamento a un procedimento esecutivo o cautelare, e ha poi dichiarato inammissibile il ricorso. La decisione si fonda sul fatto che la ricorrente non ha colpito la ratio decidendi della sentenza impugnata, omettendo di impugnare specificamente l'affermazione della CTR sulla validità della delega di firma, e ha inoltre articolato censure in fatto e prive di autosufficienza, senza trascrivere o localizzare il documento contestato. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma, non di funzioni, e può essere conferita con strumenti organizzativi come l'ordine di servizio, senza necessità di indicare nominativo del delegato o durata della delega. Condanna la ricorrente alle spese e dispone altresì il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma e non di funzioni; non sono richiesti forma o requisiti specifici e il conferimento può avvenire anche con ordine di servizio.

  • art. 70, comma 4, codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

    La sospensione dei procedimenti e il divieto di azioni esecutive o cautelari riguardano misure idonee a conservare il patrimonio del consumatore e non si estendono al giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria difensiva è stata depositata nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro cui rapportare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità, se ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • La censura in cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la motivazione autonoma della decisione non è aggredita, il ricorso è inammissibile.
  • In materia di sottoscrizione dell'avviso di accertamento, la delega ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 integra una delega di firma e non di funzioni, sicché può essere conferita con atti organizzativi anche non formalizzati secondo schemi rigidi.
  • Chi contesta in cassazione l'esistenza o l'idoneità di una delega deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo o comunque localizzando il documento rilevante nel ricorso.
  • Il giudizio di legittimità è caratterizzato da impulso officioso e non viene interrotto o differito per la mera pendenza di procedure di crisi del ricorrente, quando la causa non rientra in procedimenti esecutivi o cautelari.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.