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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16296/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda proposta da una laureata in medicina, che aveva frequentato una scuola di specializzazione in ginecologia dal 2003 al 2008 conseguendo il diploma, e che aveva ricevuto una borsa di studio ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 257/1991. L'interessata sosteneva che l'importo percepito non integrasse l'adeguata remunerazione dovuta agli specializzandi in base alla direttiva 93/16/CEE, chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione della normativa comunitaria. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione dichiarando prescritto il diritto, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. perché la borsa veniva corrisposta periodicamente. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., sostenendo che, essendo stata qualificata la pretesa come azione di adempimento contrattuale, avrebbe dovuto applicarsi la prescrizione ordinaria decennale; con il secondo motivo ha censurato la liquidazione delle spese di lite, contestando il valore della causa e l'applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la borsa di studio prevista per gli specializzandi in medicina è un credito da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, poiché il d.lgs. 257/1991 prevede il pagamento in sei rate bimestrali posticipate e la cessazione della corresponsione al verificarsi di determinate condizioni; ne consegue l'applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. e la maturazione della prescrizione prima dell'introduzione della lite. È stato rigettato anche il secondo motivo: per il primo grado il valore della causa andava determinato sul petitum, trattandosi di domanda di importo indeterminato; per il secondo grado il valore coincideva con la somma concretamente controversa. La Corte ha inoltre osservato che la determinazione degli onorari entro i limiti minimo, medio o massimo dei parametri tariffari è questione di fatto rimessa al giudice di merito. Non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata difesa delle controparti; è stato invece dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    invocato dalla ricorrente come termine di prescrizione ordinaria decennale, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    ritenuto applicabile perché la borsa di studio è un credito da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università; la corresponsione della borsa cessa nei confronti di coloro che non abbiano sostenuto, con esito positivo, la prova di esame annuale

    la struttura del pagamento e la previsione di cessazione della corresponsione qualificano la borsa di studio come credito periodico

  • Direttiva 93/16/CEE

    richiamata dalla ricorrente come fonte dell'obbligo di adeguata remunerazione degli specializzandi

  • d.m. 55/2014

    utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese di lite, nei limiti minimi e massimi previsti per il valore della causa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La borsa di studio corrisposta agli specializzandi in medicina ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 257/1991, essendo prevista in rate periodiche e soggetta a cessazione al verificarsi di specifiche condizioni, integra un credito periodico soggetto alla prescrizione quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c.
  • La qualificazione della pretesa come azione di adempimento non esclude, di per sé, l'applicazione della prescrizione breve quando il contenuto del diritto azionato corrisponde a prestazioni periodiche.
  • Nella liquidazione delle spese processuali, il valore della causa in primo grado va determinato sul petitum quando la domanda abbia contenuto indeterminato; in appello, se la controversia ha ad oggetto una somma specifica, il valore coincide con quella somma.
  • La scelta tra parametri minimi, medi o massimi entro i limiti tariffari applicabili rientra nella valutazione di merito e non è censurabile in cassazione se la liquidazione resta nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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