Cassazione Penale, Sentenza n. 43121/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Trapani che, in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., aveva annullato il sequestro preventivo "impeditivo" disposto dal GIP sui beni (due ditte individuali di autonoleggio e relative autovetture) ritenendo mancasse la "strumentalità necessaria" tra i beni e il reato di traffico di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/90) e che non sussistesse il periculum in mora. Il Pubblico Ministero censurava la sentenza per inosservanza ed errata applicazione delle norme processuali, denunciando mancanza o apparente motivazione circa la strumentalità dei beni e il concreto pericolo di reiterazione del reato.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto fuori dai casi previsti dalla legge. Il Collegio ha ritenuto che il ricorso censurasse in realtà vizi di motivazione (travisamento delle valutazioni probatorie e illogicità) che non costituiscono "violazione di legge" ai sensi dell'art. 325 c.p.p.; la contraddittorietà o l'illogicità della motivazione devono essere dedotte con il motivo autonomo di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. Inoltre la Corte ha richiamato che la pronuncia di riesame aveva correttamente valutato l'assenza di strumentalità necessaria e di periculum in mora, tenendo conto anche della precedente pronuncia di questa Corte che aveva evidenziato problemi di adeguatezza e proporzionalità del sequestro su beni ritenuti strumentali a un reato istantaneo.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/90
Norma sostanziale che disciplina il reato di traffico di sostanze stupefacenti (cocaina). Nel caso, il reato è stato considerato come "istantaneo", elemento utilizzato per valutare la proporzionalità del sequestro dei beni.
art. 321, comma 1, c.p.p.
Consente al GIP di disporre il sequestro preventivo; richiamato quale titolo del provvedimento iniziale di sequestro dei beni dell'indagato.
art. 324 c.p.p.
Regola il giudizio di riesame; il Tribunale di Trapani ha deciso in funzione di giudice del riesame accogliendo l'istanza dell'indagato e revocando il sequestro per mancata strumentalità e pericolo concreto.
art. 325, comma 1, c.p.p.
Prevede il ricorso per cassazione per violazione di legge. La Corte ha interpretato che sotto tale nozione rientrano solo la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente, non la contraddittorietà o l'illogicità del ragionamento.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) e lett. e), c.p.p.
Richiamati come limiti formali del ricorso per cassazione: lett. b) e c) riguardano violazioni di legge; la Corte sottolinea che per censurare contraddittorietà o illogicità occorre il motivo autonomo di cui alla lett. e).
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Citato come riferimento procedurale relativo all'articolazione dei motivi di impugnazione; nel testo è menzionato nei limiti della parte introduttiva del ricorso del PM.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione per "violazione di legge" (art. 325 c.p.p.) è ammesso solo per la mancanza assoluta o per la motivazione meramente apparente; critiche di illogicità o contraddittorietà della motivazione devono essere proposte con il motivo specifico di cui alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p.
- Il sequestro preventivo di beni aziendali richiede la prova della "strumentalità necessaria" degli stessi rispetto al reato e un concreto pericolo di reiterazione (periculum in mora); se il bene è stato utilizzato in modo episodico o l'attività dell'impresa non risulta strumentale in via esclusiva all'attività criminosa, il sequestro può essere riesaminato e revocato per carenza di adeguatezza e proporzionalità.
- Il travisamento delle risultanze probatorie o la diversa valutazione degli elementi di fatto non costituiscono di per sé "violazione di legge" proponibile con il ricorso ex art. 325: tali censure richiedono strumenti processuali diversi o motivi specifici in Cassazione.
- Quando la Corte di legittimità ha già evidenziato profili di sproporzione o inadeguatezza di misure cautelari sui beni, il giudice di riesame può basarsi su tali principi per revocare il sequestro, soprattutto se il reato è episodico e non associativo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42949/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42950/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42954/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42955/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42956/2024 del 26/11/2024
- Sentenza penale · 26 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42958/2024 del 26/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →