Cassazione Civile, Ordinanza n. 10717/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2008-2011. Il contribuente, qualificato come piccolo imprenditore e operante nell'attività di affissione di manifesti pubblicitari, aveva sostenuto di non essere soggetto a IRAP per difetto del requisito dell'autonoma organizzazione. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, rilevando che il reddito derivava prevalentemente dal lavoro proprio, che era stato impiegato per due anni un solo lavoratore occasionale, retribuito con somme modeste, e che i beni strumentali utilizzati erano essenziali e di valore non significativo. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997 e sostenendo che, per ogni tipologia di impresa, anche la piccola impresa, il requisito dell'autonoma organizzazione sarebbe intrinseco alla natura dell'attività svolta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia perché il giudice di merito aveva accertato in fatto, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, l'assenza di autonoma organizzazione. La decisione è stata ritenuta conforme al principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione deve essere verificato concretamente anche per i piccoli imprenditori. Conseguentemente, la Corte ha confermato il diritto al rimborso e ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
È stata invocata come parametro del motivo di ricorso per censurare l'erronea applicazione delle norme sostanziali sull'IRAP.
artt. 2 e 3 d.lgs. n. 446 del 1997
La Corte ribadisce che il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione non è automatico per tutte le imprese, ma va accertato in concreto anche per i piccoli imprenditori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione quando soccombente sia un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Cass. n. 19329/18
Richiamata come precedente conforme sul principio per cui, in tema di IRAP, l'autonoma organizzazione dei piccoli imprenditori va verificata in concreto.
Cass. 29/01/2016, n. 1778
Richiamata per escludere l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 nel caso di amministrazione pubblica soccombente.
Massime di principio
- In tema di IRAP, il presupposto dell'autonoma organizzazione non si presume in base alla sola qualità di imprenditore o di piccolo imprenditore, ma deve essere accertato in concreto in relazione all'effettiva struttura dell'attività.
- L'accertamento circa la sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Quando il reddito deriva prevalentemente dal lavoro personale del contribuente e l'impiego di lavoratori e beni strumentali è occasionale o minimale, può escludersi il presupposto impositivo dell'IRAP.
- L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alla parte soccombente che sia un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
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