Sentenza n. 1147/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata piena esecuzione della sentenza del TAR Veneto n. 2578/2024, concernente l'assegnazione in concessione di un'area demaniale di pertinenza idraulica lungo il fiume Adige
Esito
La controversia
La società agricola ha promosso il giudizio di ottemperanza chiedendo, in via principale, l'assegnazione per dieci anni della concessione relativa a un'area demaniale di pertinenza idraulica regionale, sita nel Comune di Roverchiara e avente superficie complessiva di 9.66.44 ettari. In subordine, ha chiesto l'indizione di una nuova gara per l'assegnazione della medesima concessione, secondo le modalità stabilite dalla sentenza del TAR Veneto n. 2578/2024. La Regione ha contestato la fondatezza della domanda principale e ha dichiarato di avere indetto, dopo la notifica del ricorso, una nuova procedura di assegnazione, prevedendo il diritto di prelazione in favore del concessionario uscente ai sensi dell'art. 4-bis della legge n. 203/1982, come stabilito dalla sentenza da eseguire. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato di avere ottenuto l'assegnazione della concessione all'esito della nuova gara, mediante esercizio del diritto di prelazione, riconoscendo così di aver conseguito il bene della vita perseguito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, nel corso del giudizio, la ricorrente ha conseguito l'assegnazione della concessione mediante la nuova procedura di gara e l'esercizio del diritto di prelazione. È stato quindi integralmente realizzato l'interesse sostanziale sotteso all'azione di ottemperanza, con conseguente venir meno dell'utilità della prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, della richiesta della ricorrente e della mancata opposizione della Regione.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo stato conseguito nel corso del giudizio il bene della vita perseguito dalla ricorrente.
art. 4-bis legge n. 203/1982
La norma è richiamata quale fondamento del diritto di prelazione previsto nella nuova procedura di assegnazione in favore del concessionario uscente.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la materia del contendere cessa quando, anche per effetto dell'attività amministrativa successiva alla proposizione del ricorso, il ricorrente consegue integralmente il bene della vita perseguito, rendendo priva di utilità la prosecuzione del giudizio.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo all'assegnazione di una concessione, l'indizione di una nuova procedura conforme al giudicato e il successivo conseguimento della concessione da parte dell'interessato fanno venir meno l'interesse alla decisione, se l'assegnazione realizza integralmente l'utilità sostanziale richiesta.
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