Ordinanza n. 738/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento a) della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Lecce n. 68 dell'11 luglio 2022, pubblicata all'Albo Pretorio dal 18.07.2022 al 01.08.2022, avente ad oggetto “Approvazione definitiva del Piano Comunale delle Coste ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. n. 17/2015 in conformità alla Deliberazione di G.R. 21.02.2022 n. 179 I.E.”; b) della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Lecce n. 236 del 06.08.2020 avente ad oggetto “Piano Comunale delle Coste. Adozione ai sensi dell'art. 4, comma2, L.R. 17/2015”; c) della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Lecce n. 157 del 24.09.2021 con il quale è stato approvato il Piano Comunale delle Coste ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. n. 17/2015; d) della Deliberazione della Giunta Regionale n. 179 datata 21 febbraio 2022 con la quale la Regione Puglia ha dichiarato il Piano Comunale delle Coste di Lecce compatibile con il Piano Regionale delle Coste; e) degli allegati A.2, A.1.10, A.2, B.1.3, B.3.1, B.4, della Relazione illustrativa e delle NTA al PCC.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Comunale delle Coste di Lecce e relativi atti di adozione, approvazione e compatibilità regionale, nella parte concernente l’individuazione di due lotti concedibili antistanti la struttura ricettiva della ricorrente
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti di formazione e approvazione del Piano Comunale delle Coste di Lecce, nonché la deliberazione regionale di compatibilità con il Piano Regionale delle Coste e i relativi elaborati, contestando le scelte pianificatorie riguardanti il tratto di litorale del quale è concessionaria. In particolare, ha dedotto l’illegittimità della previsione di due distinti lotti concedibili, aventi estensione complessiva inferiore rispetto all’area oggetto della concessione vigente. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la causa non matura per la decisione, poiché il Comune non ha precisato le ragioni e gli elementi istruttori posti a fondamento della scelta pianificatoria relativa alla conformazione e alla dimensione dei lotti concedibili, né ha chiarito se tale scelta dipenda da vincoli fattuali o normativi, da una valutazione discrezionale o da altre ragioni. Il Collegio ha inoltre rilevato che le parti non avevano individuato, tra i documenti prodotti, gli atti e i passaggi procedimentali rilevanti. Sono stati quindi disposti incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ordinando al Comune di Lecce di depositare entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza una relazione, corredata dalla documentazione, che ricostruisca i presupposti e l’attività istruttoria alla base dell’individuazione dei lotti nell’area interessata. Ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito è stata riservata. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 28 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, l.r. Puglia n. 17/2015
Richiamato quale base normativa per l’adozione del Piano Comunale delle Coste.
art. 4, comma 4, l.r. Puglia n. 17/2015
Richiamato quale base normativa per l’approvazione del Piano Comunale delle Coste.
art. 4, comma 6, l.r. Puglia n. 17/2015
Richiamato quale base normativa per l’approvazione definitiva del Piano Comunale delle Coste.
art. 65 c.p.a.
Richiamato dal TAR tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 66 c.p.a.
Richiamato dal TAR tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 67 c.p.a.
Richiamato dal TAR tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Quando la legittimità di una scelta pianificatoria è contestata in relazione alla conformazione e all’estensione di lotti concedibili, il giudice può disporre incombenti istruttori se l’amministrazione non ha chiarito i presupposti fattuali e normativi, gli elementi istruttori e il percorso valutativo che hanno condotto alla scelta tra le alternative astrattamente possibili.
- La causa non è matura per la decisione quando dagli atti di causa non risultano individuabili con sufficiente chiarezza gli atti e i passaggi del procedimento pianificatorio rilevanti per verificare le ragioni della scelta amministrativa contestata.
- In presenza di una carenza conoscitiva sui presupposti della pianificazione, il giudice può ordinare all’amministrazione di depositare una relazione accompagnata dalla documentazione procedimentale, riservando ogni successiva valutazione in rito e nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 208/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 209/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 183/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 184/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 185/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 13 mag 2026Ordinanza n. 186/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →