Sentenza n. 770/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 489/2022 del giorno 8.07.2022 e pubblicato il 18.07.2022, emesso dal Tribunale di Trapani;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 489/2022 del Tribunale di Trapani, definitivamente esecutivo, relativo al pagamento di euro 2.000,00 per il bonus "Carta del Docente" oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale del lavoro di Trapani aveva ordinato al Ministero il pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, quale bonus "Carta del Docente" previsto dall'art. 1 della l. n. 107/2015. Il Ministero aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese della procedura, omettendo il pagamento principale. La ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora. Il TAR ha verificato che il decreto ingiuntivo era stato dichiarato definitivamente esecutivo il 30 gennaio 2025, che era stato notificato all'amministrazione il 20 marzo 2025 e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 3 settembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l'ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo, pagando le somme dovute e i relativi accessori entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, previa istanza della ricorrente, qualora il Ministero non adempia entro il termine assegnato; il commissario dovrà operare entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta. È stata inoltre applicata una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, fino al momento di efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di fissare, anche d'ufficio, una somma dovuta per ogni ulteriore violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità di mora è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni
Subordina la proponibilità delle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione al decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1 l. n. 107/2015
Prevede il beneficio economico denominato bonus "Carta del Docente", posto a fondamento del credito riconosciuto dal decreto ingiuntivo.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale
È stato applicato analogicamente per escludere un compenso ulteriore in favore del commissario ad acta dirigente incaricato dell'esecuzione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile nei confronti della pubblica amministrazione quando il titolo giudiziale sia definitivamente esecutivo, sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In presenza della mancata esecuzione di un titolo giudiziale esecutivo recante una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza ordina all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza dell'interessato dopo la scadenza del termine.
- Ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione della sentenza fino all'adempimento spontaneo o, in mancanza, fino al momento in cui diviene efficace la nomina del commissario ad acta.
- Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna amministrativa al pagamento di somme di denaro può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, con facoltà di delega, senza riconoscimento di un compenso ulteriore quando trovi applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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