Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32110/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il decreto di sequestro preventivo del GIP del 9/9/2022. Il ricorso articolava tre motivi: 1) errore di applicazione delle norme sull'inammissibilità per carenza di interesse (sosteneva che il sequestro fosse stato eseguito integralmente sui beni della società e quindi l'indagato non avrebbe avuto interesse, ma egli e il difensore non erano stati formalmente informati dei beni vincolati); 2) vizio nella valutazione della legittimazione del difensore della società, poiché il Tribunale avrebbe ritenuto la nomina insufficiente nonostante l'ordinanza riportasse che la nomina era stata conferita dall'indagato per la sua difesa e quella della società; 3) mancata considerazione che la società non era un terzo ma co-indagata e quindi non era necessaria una procura speciale per il difensore dell'ente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la mancanza dell'interesse all'impugnazione sia una condizione oggettiva che prescinde dalla conoscenza dei beni effettivamente sequestrati; tale circostanza rileva solo ai fini delle spese. Sul secondo e terzo motivo ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il legale rappresentante indagato non può validamente nominare il difensore dell'ente per il divieto di rappresentanza previsto dall'art. 39 d.lgs. 231/2001: pertanto la nomina del difensore da parte del rappresentante indagato determina l'inammissibilità per difetto di legittimazione dell'ente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e a versare in via equitativa Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lettera a), cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'inammissibilità rilevabile d'ufficio; applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse o legittimazione.

  • art. 568, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai termini e alle modalità del gravame e alla valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.

    Norma richiamata in tema di motivi di inammissibilità (mancanza di interesse o legittimazione) che può condurre al rigetto del gravame.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Procedura applicata per il trattamento del ricorso "senza discussione orale" secondo le norme d'urgenza previste dal decreto-legge.

  • art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    Interpretazione: divieto generale di rappresentanza che impedisce al legale rappresentante indagato di nominare validamente il difensore dell'ente quando il reato presupposto lo coinvolge, con conseguente inammissibilità delle impugnazioni effettuate da tale difensore.

  • art. 5 lettera a) e art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001

    Norme richiamate per spiegare la responsabilità dell'ente connessa al reato commesso dall'apicale (Galimberti), che giustifica il procedimento nei confronti della società.

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Indicata come norma sostanziale del reato presupposto (illecito penale) posto in essere dall'apicale a vantaggio dell'ente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata con riferimento ai criteri sulla condanna alla rifusione o al versamento in favore della Cassa delle Ammende, valutando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'interesse all'impugnazione è una condizione oggettiva: la sua mancanza conduce ad inammissibilità anche se il ricorrente non conosceva i beni sequestrati; la conoscenza materiale rileva solo per le spese.
  • Se società e legale rappresentante sono co-indagati, il ricorso proposto dal difensore della società nominato dal legale rappresentante indagato è inammissibile per difetto di legittimazione ex art. 39 d.lgs. 231/2001.
  • Il modello organizzativo dell'ente deve prevedere regole cautelari e deleghe per la nomina di un difensore indipendente in caso di conflitto di interessi del legale rappresentante, altrimenti l'ente rischia di rimanere senza legittima difesa impugnativa.
  • La valutazione sull'ammissibilità può essere svolta d'ufficio dal giudice (art. 591 c.p.p.), con conseguenze immediate sulla declaratoria di inammissibilità e sulle spese processuali.
  • In casi analoghi, è prudente che l'ente provveda preventivamente a nomine o procure che consentano a soggetti terzi e non conflittuali di esercitare l'azione difensiva e impugnatoria, per evitare l'inammissibilità per mancanza di legittimazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.