Cassazione Civile, Sentenza n. 13633/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, assistente tecnico amministrativo del Ministero, impugnava il licenziamento disciplinare irrogatogli dopo un procedimento avviato in relazione al suo arresto in flagranza (giugno 2013). Il procedimento disciplinare era stato sospeso con atto di contestazione del 23.7.2013, il dipendente era stato reintegrato e successivamente assunto a tempo indeterminato; il procedimento venne riaperto il 15.4.2019 a seguito della comunicazione del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna (sentenza definitiva), e il Ministero lo licenziò ritenendo la condotta lesiva del vincolo fiduciario e dell'immagine dell'Amministrazione. Conforti deduceva, tra l'altro, violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, desistenza/rinuncia dell'Amministrazione all'azione disciplinare per effetto della riammissione in servizio e della successiva stabilizzazione, vizio di motivazione e sproporzione della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva già ritenuto legittimo il licenziamento. La Corte territoriale e poi la Cassazione hanno ritenuto corretta la sospensione originaria del procedimento disciplinare e legittima la successiva riapertura una volta intervenuto il passaggio in giudicato della condanna penale; hanno altresì ritenuto tempestiva e formalmente corretta l'irrogazione della sanzione espulsiva e non manifestamente sproporzionata, avendo rilevato la gravità materiale della condotta e il pregiudizio all'immagine e al vincolo fiduciario tra il dipendente e l'Amministrazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito) e al versamento del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1‑quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 55‑ter, d.lgs. n. 165/2001
art. 55 ter, commi 1 e 4, d.lgs. n. 165/2001
La norma che consentiva la sospensione del procedimento disciplinare in presenza di fatti penali è stata interpretata come legittima facoltà dell'Amministrazione di sospendere il procedimento e poi riaprirlo tempestivamente allorché venisse acquisita la certezza del passaggio in giudicato della condanna; ciò non comporta conclusione definitiva del procedimento né rinuncia implicita all'azione disciplinare.
art. 7, legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)
Contestazione disciplinare e principio di immediatezza: la Corte ha ritenuto infondato il rilievo che la riammissione in servizio e la successiva stabilizzazione del rapporto avessero implicitamente comportato rinuncia dell'Amministrazione alla sanzione; la tempestività e correttezza formale della contestazione/riapertura hanno prevalso sulle pretese dedotte dal ricorrente.
artt. 99, 112, 115, 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 91 c.p.c.
art. 99, 112, 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.; artt. 115 e 91 c.p.c.
Le censure processuali e di motivazione sollevate con richiamo a tali norme sono state ritenute non idonee a travolgere la ratio decidendi: la motivazione della sentenza territoriale non è stata considerata apparentemente viziata e le doglianze generiche sulla motivazione e sulla prova non hanno impedito la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
art. 111, comma 7 Cost.
Richiamata in relazione ai termini e ai mezzi di impugnazione; la Corte ha ritenuto le doglianze del ricorrente non attinenti a un vizio di legittimità penalmente o costituzionalmente rilevante tale da incidere sulla decisione di merito.
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Norma formale che disciplina il contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo da parte del ricorrente.
Legge 12/2012 (richiamata nell'oggetto)
LICENZIAMENTO EX LEGE 12/2012
Indicazione dell'oggetto processuale: la sentenza riguarda un licenziamento connesso a norme di legge e disciplina del pubblico impiego; nella motivazione prevale tuttavia il riferimento operativo all'art.55‑ter del d.lgs.165/2001 per la gestione del procedimento disciplinare in presenza di vicende penali.
Massime di principio
- La sospensione di un procedimento disciplinare in presenza di procedimenti penali non equivale automaticamente a sua definitiva conclusione né a rinuncia implicita dell'amministrazione all'azione disciplinare; la riapertura è legittima se intervenuta per motivo sopravvenuto (es. passaggio in giudicato).
- La riammissione in servizio e la successiva stabilizzazione del rapporto non producono automaticamente un acquiescenza alla chiusura del procedimento disciplinare se non è manifestata una volontà esplicita e inequivoca dell'Amministrazione di rinunciare alla sanzione.
- Il licenziamento per perdita del vincolo fiduciario può essere legittimo quando la condotta extralavorativa sia di particolare gravità e lesiva dell'immagine e degli interessi morali dell'Amministrazione, valutandosi la proporzionalità in relazione alla natura del fatto e alla mansione svolta.
- Le censure generiche sulla motivazione o sul mancato esame di elementi, prive di specificità e di incidenza decisiva, sono frequentemente ritenute inammissibili in Cassazione; è necessario indicare in modo preciso i vizi di motivazione e le prove omesse.
- In procedimenti disciplinari correlati a fatti penali, la tempestività della riapertura del procedimento dopo l'acquisizione della certezza giuridica (es. sentenza passata in giudicato) è elemento decisivo per la legittimità dell'azione disciplinare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 16 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13650/2024 del 16/05/2024
- Sentenza lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13471/2024 del 15/05/2024
- Sentenza lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13474/2024 del 15/05/2024
- Sentenza lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13476/2024 del 15/05/2024
- Sentenza lavoro · 15 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13537/2024 del 15/05/2024
- Sentenza lavoro · 17 mag 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 13748/2024 del 17/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →